Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/1977

Altra decisione · depositata il 12/05/1977 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma

primo, della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa

della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria), promosso con

ordinanza emessa il 21 novembre 1974 dal pretore di Massa Marittima,

nel procedimento penale a carico di Eros Bastianini, iscritta al n. 13

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.

Visto l'atto d'intervento della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito l'avv. Enzo Cheli per la Regione Toscana.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 novembre 1974 nel corso di

procedimento penale a carico di Bastianini Eros (imputato delle

contravvenzioni previste dagli artt. 1 e 12, 1 e 14 del t.u. delle

leggi sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, entrambe

punite esclusivamente con la pena dell'ammenda), il pretore di Massa

Marittima ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35,

avente ad oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione

dell'attività venatoria;

che detta legge, dopo aver in molte sue disposizioni dichiarato

passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u. sulla

caccia prevede quali reati e, in conseguenza, colpisce con sanzioni di

carattere penale, dispone nel suddetto art. 55 che "cessano di avere

applicazione tutte le norme di legge statali ad eccezione di quelle

richiamate dalla presente legge";

che quest'ultima norma, secondo il pretore, sarebbe viziata di

illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 25,

secondo comma, e 117 della Costituzione.

Considerato che, nel corso del presente giudizio, è entrata in

vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio

delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai

sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzione

amministrativa pecuniaria tutte le violazioni per le quali è prevista

soltanto la pena dell'ammenda ivi comprese quelle previste dal t.u.

delle leggi sulla caccia e, tra queste, le violazioni il cui

accertamento è devoluto al giudice a quo;

che, pertanto, è il caso di rimettere gli atti al detto giudice

per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua

dello jus superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Massa Marittima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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