Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1968 · relatore Giuseppe Branca

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.l. 186/1942

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,

secondo comma, del D. L.5 marzo 1942, n. 186 (sull'applicazione delle

imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza), promossi con due

ordinanze emesse il 18 ottobre 1966 dalla Commissione provinciale delle

imposte dirette e indirette di Milano sui ricorsi di Squassi Luigi e di

Peirani Guglielmina contro l'Ufficio del registro di Milano, iscritte

ai nn. 71 e 72 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 109 del 29 aprile 1967.

Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che la Commissione provinciale delle imposte dirette e

indirette di Milano, con due ordinanze emesse in pari data, il 18

ottobre 1966, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, secondo comma, del D. L. 5 marzo 1942, n. 186;

che la norma è stata denunciata perché la provvisoria esecuzione

del provvedimento giudiziario di primo grado non sarebbe giustificata

"da un particolare motivo giuridico" e perché in particolare la

sopratassa del 10 per cento, gravante su chi non esegua entro 30 giorni

quel provvedimento, violerebbe le "condizioni d'eguaglianza del

cittadino" (art. 3 Cost.), limitando inoltre il suo diritto di

impugnazione dello stesso provvedimento (art. 24 della Costituzione);

che l'Amministrazione delle finanze dello Stato si è costituita

con deduzioni depositate l'11 aprile 1967 e il 18 aprile 1967,

chiedendo, anche in una breve memoria depositata il 29 maggio 1968, una

dichiarazione di manifesta infondatezza;

Considerato che, con sentenza n. 76 del 2 dicembre 1965 di questa

Corte, la questione di legittimità costituzionale del secondo comma

della norma denunciata, proposta in riferimento agli artt. 3, 24 (e

113) della Costituzione, è stata dichiarata non fondata perché la

sopratassa trova la sua giustificazione nella particolarità della

disciplina di quel tipo di tributo e nella sua connessione con lo

"speciale procedimento coattivo di riscossione tipico delle imposte di

registro" per cui il rapido pagamento della sopratassa "può essere uno

stimolo all'esercizio" dell'impugnativa;

che in precedenti pronuncie (31 marzo 1961 n. 21 e 7 luglio 1962

nn. 86 e 87) questa Corte ha escluso la illegittimità costituzionale

di norme relative all'esecutorietà degli atti amministrativi in

materia fiscale con motivazioni che valgono a fortiori per

l'esecutorietà degli atti giurisdizionali di primo grado nella stessa

materia e sul punto in esame;

che non s'adducono né sussistono motivi perché ci si discosti

dalle predette decisioni;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalle ordinanze

riportate in epigrafe, sulla legittimità costituzionale dell'art. 4,

secondo comma, del D.L. 5 marzo 1942, n. 186 (sull'applicazione delle

imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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