Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1962 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del

T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per la elezione e composizione degli

organi delle amministrazioni comunali, promosso con deliberazione

emessa il 9 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Davoli su ricorso

di Bagetta Nicola, iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 17

febbraio 1962.

Ritenuto che il Consiglio comunale di Davoli, su ricorso del

consigliere Bagetta Nicola, è stato adito per decidere tra l'altro

circa la ineleggibilità del consigliere Barbieri Domenico per lite

pendente nei confronti del Comune (art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio

1960, n. 570, per la elezione e composizione degli organi delle

amministrazioni comunali);

che il Consiglio comunale con deliberazione del 9 febbraio 1961 ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione della

legittimità costituzionale della disposizione predetta, in riferimento

agli articoli 24, 25, 48 e 113 della Costituzione;

che la deliberazione, ritualmente notificata, è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1962;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti:

Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del

1961, e con le successive ordinanze nn. 9, 24, 42 e 43 del 1962, ha

dichiarato non fondata la questione di incostituzionalità dell'intero

art. 15 del Testo unico sopra citato e, in particolare, della

disposizione contenuta nel n. 6 del predetto articolo, in riferimento

agli artt. 3, 24, 48, 51 e 113 della Costituzione;

che non risulta, né è stato dedotto alcun motivo che possa

indurre a modificare le precedenti decisioni;

che le disposizioni contenute nell'art. 25 della Costituzione,

richiamate nella deliberazione del Consiglio comunale, sono del tutto

estranee all'attuale controversia;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, prima parte, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,

sollevata con la deliberazione sopra indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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