Corte costituzionale

Ordinanza n. 794/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.

del Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6

("Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione

Siciliana") e trasfuso nella legge della Regione Sicilia 15 marzo

1963, n. 16 ("Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella

Regione siciliana"), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1987

dalla Corte dei conti - Sezioni Riunite, sul ricorso proposto dal

Procuratore Generale nei confronti di Miceli Vito, iscritta al n. 23

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 253 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia,

approvato con d.l. P.Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, (e

successivamente trasfuso nella legge reg. 15 marzo 1963, n. 16) con

riferimento al disposto degli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost.,

considerati anche in coordinamento tra loro;

che, nella specie, si dubita della conformità a Costituzione

della norma in questione nella parte in cui non consente che i

dipendenti degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della

Corte dei conti, ove risultino corresponsabili degli eventi dannosi

che il precedente art. 244 configura come tipici degli

amministratori;

che tale impedimento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la

ingiustificata disparità di trattamento che, in relazione ad un

medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e

dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversità non

puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative

responsabilità;

che la norma impugnata verrebbe altresì a ledere il diritto di

difesa (art. 24, comma secondo, Cost.) degli amministratori che non

potrebbero utilmente invocare l'applicazione della regola della

ripartizione dell'addebito, prevista dall'art. 82 r.d. 18 novembre

1923, n. 2440;

che un ulteriore contrasto con la Costituzione viene, infine,

ravvisato nella ingiustificata sottrazione della responsabilità dei

dipendenti degli enti locali, ancorché connessa a quella degli

amministratori, alla tendenziale giurisdizione della Corte dei conti

(art. 103) con conseguente violazione del principio di imparzialità

(art. 97);

Considerato che questa Corte, con pronuncie nn. 411 e 549 del 1988

ha dichiarato l'inammissibilità di questioni in parte identiche e in

parte analoghe a quella ora sollevata, con motivazioni che

coinvolgono tutte le argomentazioni svolte a sostegno della presente

ordinanza di rimessione;

che il giudice a quo non deduce profili di illegittimità nuovi

o diversi, tali da indurre ad una modifica della ricordata

giurisprudenza;

che la proposta questione deve essere pertanto dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l. P. Reg. Sic. 29

ottobre 1955, n. 6, trasfuso nella legge regionale 15 marzo 1963, n.

16, ("Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione

Siciliana"), sollevata, con riferimento al disposto degli artt. 3,

24, 97 e 103 Cost., dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:794 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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