Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello

Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio

2000 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Gregoratti

Sonia, iscritta al n. 665 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che la Corte di cassazione - dovendo decidere sul

ricorso proposto avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza de

L'Aquila che aveva rigettato l'istanza di ammissione al beneficio del

patrocinio a spese dello Stato, presentata da un'imputata, a causa

della nomina da parte di quest'ultima di un avvocato difensore

iscritto extra districtum - con ordinanza del 4 maggio 2000 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con

gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 9 della legge

30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello

Stato per i non abbienti), nella parte in cui impone agli imputati

non abbienti di scegliere il proprio difensore fra i professionisti

iscritti agli albi del distretto di corte d'appello in cui ha sede

l'ufficio giudiziario procedente;

che, secondo la Corte di cassazione, la questione sarebbe

rilevante, in quanto la norma impugnata troverebbe diretta

applicazione nel giudizio a quo e sarebbe non manifestamente

infondata;

che l'art. 9 citato sarebbe, infatti, eccentrico rispetto ai

fondamentali valori che esso coinvolge, dato che il limite fissato si

atteggerebbe alla stregua di fattore preclusivo alla fruizione del

beneficio, con riflessi automatici che comprometterebbero sia

l'art. 3 che l'art. 24 della Costituzione;

che la norma impugnata sarebbe, dunque, irragionevole in

quanto del tutto carente di "causa normativa" e giustificata solo da

motivi contingenti, di natura finanziaria, strutturalmente estranei

al contesto normativo; infatti, l'obbligo di scelta del difensore

all'interno del distretto - dove l'imputato potrebbe non avere

rapporti di fiducia con alcuno degli avvocati ivi - esercitanti non

troverebbe alcuna causa in esigenze processuali o in valori sottesi,

gli unici a poter giustificare un bilanciamento di valori che possa

circoscrivere le modalità di esercizio dell'inviolabile diritto di

difesa;

che, inoltre, l'eliminazione di qualsiasi limite territoriale

all'esercizio dell'ormai unificata professione forense - a seguito

della soppressione dell'albo dei procuratori legali - renderebbe

incoerente qualunque riferimento "localistico" nello svolgimento

dell'attività difensiva;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata, in quanto la Corte

costituzionale ha già respinto un'analoga questione, con sentenza

n. 394 del 2000.

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale

è già stata rimessa a questa Corte e dichiarata infondata, con

sentenza n. 394 del 2000, in quanto la norma impugnata stabilisce

restrizioni che non oltrepassano il limite della ragionevolezza e

garantiscono sufficientemente il diritto di difesa;

che, infatti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire criteri

relativi all'ambito territoriale di esercizio della difesa tecnica,

"a tutela non solo della funzionalità dell'organizzazione

giudiziaria, ma anche di altri interessi meritevoli di protezione",

tra cui non possono trascurarsi le esigenze di bilancio dello Stato

(sentenze n. 394 del 2000, n. 61 del 1996 e n. 54 del 1977);

che, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, il

diritto di difesa è sufficientemente garantito, considerando che,

all'interno di ognuno dei distretti di corte d'appello, vi è

un'ampia possibilità di scelta del difensore tra i numerosi avvocati

ivi esercenti, e che la garanzia costituzionale della difesa non

esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore di

darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli

(cfr. le sentenze n. 394 del 2000, n. 165 del 1993 e n. 194 del

1992);

che, infine, nella presente questione non rileva la

sopravvenuta legge 24 febbraio 1997, n. 27, che, nel perseguimento di

finalità diverse rispetto a quelle cui è ispirata la legge n. 217

del 1990, ha abolito l'albo dei procuratori legali, senza far venir

meno le ragioni che giustificano i criteri territoriali stabiliti

dalla norma impugnata;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi, che

possano indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990,

n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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