Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo e

terzo comma, della legge della regione Campania 23 dicembre 1986, n.

44 (Finanziamenti regionali al Consorzio autonomo del porto di

Napoli, in applicazione del d.-l. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito

in legge 11 aprile 1974, n. 46), e dell'art. 1 della legge della

regione Campania 13 giugno 1994, n. 19 (Contributi al Consorzio

autonomo del porto di Napoli), promosso con ordinanza emessa il 20

novembre 1996 dal tribunale di Napoli, nel procedimento civile

vertente tra la regione Campania e il Consorzio autonomo del porto di

Napoli, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 novembre

1996, nel giudizio di opposizione proposto dalla regione Campania

avverso l'ingiunzione emessa dal presidente del Consorzio autonomo

del porto di Napoli (in seguito: Consorzio) per il pagamento del

contributo consortile ordinario per l'anno 1991, nell'importo

quantificato dall'assemblea consortile, ha sollevato questione di

costituzionalità dell'art. 1 della legge regione Campania 13 giugno

1994, n. 19 (Contributi al Consorzio autonomo del porto di Napoli),

e, in linea condizionata, dell'art. 1, secondo e terzo comma, della

legge regione Campania 23 dicembre 1986, n. 44 (Finanziamenti

regionali al Consorzio autonomo del porto di Napoli, in applicazione

del d.-l. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito in legge 11 aprile 1974,

n. 46), in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 117 della

Costituzione, e, limitatamente alla prima norma denunziata, anche in

riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che i giudici rimettenti premettono che l'art. 1 della legge

regione Campania n. 19 del 1994, ha direttamente quantificato il

contributo dovuto dalla regione al consorzio per l'anno 1991 e lo ha

fissato in un importo inferiore rispetto a quello stabilito

dall'assemblea consortile in virtù della legge n. 683 del 1979,

mentre l'art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale n. 44

del 1986 ha subordinato l'erogazione della relativa somma alla

acquisizione da parte della regione del bilancio preventivo del

consorzio e della deliberazione dell'assemblea consortile;

che, ad avviso del tribunale, entrambe le norme denunziate

violerebbero l'art. 117 della Costituzione, in quanto il legislatore

regionale ha disciplinato una materia riservata alla competenza del

legislatore statale, l'art. 3 della Costituzione, dato che le due

disposizioni realizzano una disparità di trattamento tra la regione

e gli altri enti consorziati, nonostante essi siano considerati

paritariamente dalla legge istitutiva del consorzio, nonché l'art.

97, primo comma, della Costituzione, perché la regolamentazione

della modalità di pagamento del contributo e la sua quantificazione

in un importo inferiore a quello determinato dall'assemblea

consortile hanno influito negativamente sul buon andamento dell'ente;

che, secondo i giudici a quibus l'art. 1 della legge regionale n.

19 del 1994, si pone, inoltre, in contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, in quanto ha previsto la rateizzazione del contributo

ed ha limitato il diritto del consorzio di agire in giudizio per

ottenerne il pagamento;

che la regione Campania è intervenuta nel giudizio ed ha

eccepito l'irrilevanza della questione e, nel merito, l'infondatezza,

in quanto le norme denunziate, a suo avviso, disciplinano

esclusivamente l'ordinamento interno dell'ente, allo scopo di

assicurare che l'erogazione del contributo soddisfi esigenze di

certezza e trasparenza, mentre quella recata dalla legge regionale n.

19 del 1994 non è stata affatto emanata in considerazione della

controversia in corso ed al fine di incidere sulla medesima.

Considerato che i giudici a quibus fondano la censura di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regione Campania

n. 19 del 1994 sulla premessa che non rientrerebbe nella competenza

del legislatore regionale la quantificazione dell'importo del

contributo annuale dovuto al Consorzio e dalla violazione dei limiti

stabiliti alla potestà normativa regionale conseguirebbe, a loro

avviso, il contrasto della norma anche con gli altri parametri dianzi

indicati;

che il tribunale non ha affatto considerato che la legge regione

Campania n. 19 del 1994, oltre ad avere quantificato il contributo

dovuto per l'anno 1991, ha anche modificato l'art. 1, primo comma,

della legge regionale del 1986, introducendo un inciso, il quale

stabilisce che il contributo deve essere fissato "nei limiti delle

disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio regionale" (art. 2

della legge regionale n. 19 del 1994);

che tale ultima disposizione assume pertanto preliminare rilievo

in termini di sovraordinazione logica e giuridica rispetto alla norma

censurata, perché è proprio essa che rende assolutamente

discrezionale la quantificazione del contributo dovuto dalla Regione,

sicché la sua mancata censura rende irrilevante la questione

sollevata con specifico ed esclusivo riferimento alla norma che di

quest'ultima costituisce sostanziale applicazione;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile e la

relativa declaratoria assorbe la decisione in ordine a quella

concernente l'art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale n.

44 del 1986, sollevata in via gradata e condizionatamente

all'accoglimento della prima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regione Campania

13 giugno 1994, n. 19 (Contributi al Consorzio autonomo del porto di

Napoli), e dell'art. 1, secondo e terzo comma, della legge regione

Campania 23 dicembre 1986, n. 44 (Finanziamenti regionali al

Consorzio autonomo del porto di Napoli, in applicazione del d.-l. 11

gennaio 1974, n. 1, convertito in legge 11 aprile 1974, n. 46),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 (limitatamente alla prima

norma denunziata), 97, primo comma, e 117 della Costituzione, dal

tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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