Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1996 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5,

della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione

sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), promosso con ordinanza

emessa il 23 febbraio 1995 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento

civile vertente tra Riccardo Romeri e la Unità sanitaria locale n.

22 di Sondrio, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Riccardo

Romeri contro la Unità sanitaria locale n. 22 di Sondrio - avente ad

oggetto il rimborso delle spese sanitarie per prestazioni urgenti,

sostenute all'estero in seguito ad un infortunio - il Tribunale di

Sondrio, con ordinanza emessa in data 23 febbraio 1995, ha sollevato

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli articoli 3 e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 3,

quinto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la

programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), nella

parte in cui limita l'assistenza sanitaria indiretta del cittadino

italiano residente in Italia, quanto alle prestazioni sanitarie

ottenute all'estero in ipotesi di urgenza e di pericolo di

aggravamento della malattia, al presupposto che si tratti di

prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione;

che la norma impugnata dispone che con decreto del Ministro della

sanità siano previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di

"prestazioni assistenziali, presso centri di altissima

specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti

in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese

tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso

clinico";

che nell'ordinanza in questione viene rilevato che la norma

impugnata ed il d.m. 3 novembre 1989, che ne attua il disposto,

richiedono tra l'altro, al fine della fruizione dell'assistenza

all'estero, il presupposto della altissima specializzazione e quello

dell'impossibilità di ottenere tempestivamente o adeguatamente la

prestazione presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o con

esso convenzionati, rimanendo escluse dall'assistenza le prestazioni

ottenute all'estero sul solo presupposto dell'urgenza;

che, nell'esclusione di qualsiasi rimborso, il rimettente,

facendo riferimento al principio enunciato dalla sentenza di questa

Corte n. 992 del 1988, relativo al rimborso delle spese sostenute per

prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo eseguite

presso strutture private non convenzionate, ravvisa una lesione del

diritto alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

che la norma violerebbe altresì l'art. 3 della Costituzione, non

essendo ragionevole la limitazione dell'assistenza alle prestazioni

ottenibili presso centri di altissima specializzazione, pur in

presenza dell'assorbente presupposto dell'urgenza del trattamento;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile o non fondata;

che, a giudizio della difesa statale, l'inammissibilità della

questione discenderebbe dal difetto di rilevanza ai fini della

decisione del processo a quo, dal momento che un parziale rimborso è

già stato accordato all'attore, e dal fatto che quella richiesta

nell'ordinanza è una sentenza additiva, che aggiungerebbe una nuova

ipotesi alla proposizione normativa censurata, pur in presenza di

molteplici soluzioni possibili per disciplinare tale ipotesi; mentre

l'infondatezza deriverebbe dal fatto che l'art. 32 della Costituzione

non attribuisce un diritto a cure illimitate ma ad un livello di

prestazioni, necessariamente inferiore rispetto al massimo consentito

dal progredire delle scienze, fissato dal piano sanitario nazionale.

Cosiderato che il giudice rimettente chiede, con l'ordinanza in

esame, di estendere la disciplina dettata dalla norma impugnata ad

una ipotesi del tutto diversa da quella a cui si riferisce la norma

stessa, che riguarda il caso del cittadino italiano che si reca

all'estero per sottoporsi a terapie non ottenibili in Italia e non il

caso del cittadino italiano che si trovi già all'estero quando

sorge, con urgenza, la necessità delle cure;

che l'estensione richiesta, ove accolta, imporrebbe di definire

condizioni, limiti e modalità di una ipotesi nuova di assistenza

indiretta da dispensare all'estero, aspetti rispetto ai quali non è

possibile individuare un'unica soluzione, ma che dovrebbero formare

oggetto di scelte affidate alla discrezionalità del legislatore ed

eventualmente dell'autorità amministrativa;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile in quanto diretta ad ottenere una sentenza di tipo

additivo pur in assenza di una soluzione obbligata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23

ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il

piano triennale 1986-1988), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

32, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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