Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29,

secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (provvedimenti per

l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche),

promossi con ordinanze emesse il 23 febbraio 1974 dal pretore di San

Demetrio Corone nei procedimenti penali rispettivamente a carico di

Rastrelli Vincenzo e di Pignataro Caterina, iscritte ai nn. 383 e 395

del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975 e n. 288 del 29 ottobre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma,

della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui non prevede,

in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica,

che agli accertamenti di carattere tecnico disposti dall'ingegnere capo

del genio civile assista il difensore dell'imputato, con riferimento

all'art. 24 della Costituzione;

che nei giudizi dinanzi a questa Corte non v'è stata costituzione

di parti né è intervenuto il Presidente del Consglio dei ministri;

che i giudizi possono essere riuniti.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 145 del 22 maggio

1974, ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità

costituzionale perché al caso, in base ai principi, risultano

applicabili le norme che assicurano le garanzie di difesa, e che, con

ordinanze nn. 294 del 27 dicembre 1974 e 77 del 25 marzo 1975, ha

dichiarato manifestamente infondata la stessa questione proposta nei

medesimi termini da altri giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre

1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con

particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta con

le ordinanze indicate in epigrafe, con riferimento all'art. 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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