Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, lettera a),

della legge della provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n.

22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), promosso con

ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal pretore di Trento, sezione

distaccata di Borgo Valsugana, nel procedimento penale a carico di

Massimiliano Busana, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento della provincia autonoma di Trento;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il pretore di Trento, sezione distaccata di Borgo

Valsugana, nel corso del giudizio nei confronti di persona imputata

del reato previsto dall'art. 20, primo comma, lettera c) della legge

28 febbraio 1985, n. 47, per avere costruito, su terreno privato,

senza concessione edilizia e in zona sottoposta a vincolo

paesaggistico una "tettoia" in adiacenza di altro manufatto, ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale

dell'art. 83, comma 1, lettera a), della legge della provincia

autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e

tutela del territorio), relativamente alle parole "sono soggetti ad

autorizzazione i seguenti interventi: l'occupazione di suolo

pubblico o privato con ... tettoie", per contrasto con gli artt. 3,

primo comma, 25, secondo comma, 116 e 117 della Costituzione, nonché

con gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale della regione

Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);

che, secondo il giudice rimettente, la disposizione impugnata,

subordinando la realizzazione delle tettoie ad autorizzazione

anziché a concessione, introduce, in modo irragionevole, nel

territorio provinciale "una disciplina dell'attività urbanistica ed

edilizia più favorevole rispetto a quella vigente nel resto del

territorio nazionale", nel quale l'art. 1 della legge 28 gennaio

1977, n. 10 prevede la concessione per "ogni attività comportante

trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale";

che siffatta disciplina - in presenza dell'art. 10 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, che esclude la rilevanza penale degli abusi

riferibili a opere per l'edificazione delle quali sia necessaria la

semplice autorizzazione - determina, ad avviso del pretore, una

depenalizzazione locale della specifica condotta di costruzione senza

titolo abilitativo, in violazione della riserva di legge statale in

materia penale;

che, sostiene ancora il giudice a quo la competenza legislativa

della provincia di Trento nella materia urbanistica deve essere

esercitata nell'osservanza della Costituzione, dei principi

dell'ordinamento giuridico dello Stato e delle norme di riforma

economico-sociale della Repubblica, cioè entro i limiti

espressamente contemplati dallo statuto regionale;

che è intervenuta nel giudizio la provincia autonoma di Trento

la quale ha eccepito preliminarmente il "difetto di rilevanza e di

adeguata motivazione sulla rilevanza" della questione, in subordine

la sua infondatezza "per errore manifesto nella ricostruzione del

quadro normativo sia statale che provinciale" e, in linea ancora più

gradata, "per errore nella ricostruzione della potestà legislativa

provinciale";

che, in particolare, l'interveniente eccepisce che l'ordinanza di

rimessione attribuisce decisivo rilievo al principio recato dall'art.

1 della legge n. 10 del 1977 ed omette di considerare che leggi

successive hanno progressivamente ristretto il numero delle opere la

cui realizzazione è subordinata alla concessione;

che il dubbio di legittimità costituzionale si fonda, secondo la

provincia, su un autentico "travisamento" della norma impugnata, dal

momento che questa disposizione rende sufficiente la mera

autorizzazione "per l'occupazione di suolo pubblico o privato con

depositi di materiali, serre, tettoie quali pertinenze di attività o

di residenza, attrezzature mobili, esposizione a cielo aperto di

veicoli e merci in genere", sicché disciplina soltanto le "tettoie"

caratterizzate dal vincolo pertinenziale e che non integrano un

manufatto autonomo;

che l'autorizzazione in esame, conclude la provincia, per

esplicita previsione della stessa legge sospettata di

incostituzionalità, deve risultare comunque "espressa" e, quindi,

non surrogabile dal meccanismo del silenzio-assenso.

Considerato che la disposizione denunziata consente, previa

autorizzazione, l'"occupazione di suolo (...) privato con (...)

tettoie quali pertinenze di attività o di residenza";

che l'art. 7, secondo comma, del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9,

convertito con modificazioni in legge 25 marzo 1982, n. 94 prescrive

la soggezione ad "autorizzazione gratuita" delle opere costituenti

"pertinenze (...) al servizio di edifici già esistenti", tra le

quali la giurisprudenza di legittimità ha espressamente ricondotto

la fattispecie di tettoia costruita a ridosso dell'abitazione;

che la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che "la

necessità di autorizzazione, comune a tutte le opere che hanno

identiche caratteristiche edilizie o urbanistiche, è correlata alla

qualificazione oggettiva dell'intervento, senza che muti il tipo di

provvedimento e venga richiesta la concessione anziché

l'autorizzazione quando vi sia la presenza di vincoli particolari"

(sentenza n. 100 del 1994; cfr. anche le sentenze nn. 178 e 200 del

1994 e le ordinanze nn. 216, 320 e 485 del 1994);

che l'espressa previsione, pure contenuta nel predetto art. 7,

secondo comma, del decreto-legge n. 9 del 1982, che non sono soggette

ad autorizzazione, tra le altre, le opere minori ricadenti nelle aree

vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione

delle bellezze naturali), rende necessaria l'adozione di "un apposito

ed esplicito provvedimento, non trovando applicazione la disciplina

del silenzio-assenso" (sentenza di questa Corte n. 100 del 1994);

che a siffatta disciplina si conforma l'art. 88, comma 4, della

legge della provincia autonoma di Trento n. 22 del 1991, il quale

stabilisce che "la concessione edilizia e l'autorizzazione edilizia

costituiscono gli atti conclusivi finali per procedere alla

realizzazione delle opere richieste e sono subordinate all'avvenuto

rilascio delle autorizzazioni, visti, pareri e nulla-osta previsti";

che, perciò, l'ordinamento urbanistico provinciale non elimina

la necessità dell' autorizzazione espressa per le "opere costituenti

pertinenze (...) al servizio di edifici già esistenti", qualora

insistano su aree protette da vincoli, prevista appunto dall'art. 7,

secondo comma, del decreto-legge n. 9 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 83, comma 1, lettera a), della legge della

provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento

urbanistico e tutela del territorio), nella parte in cui disciplina

il regime delle "tettoie quali pertinenze di attività o di

residenza", sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25,

secondo comma, 116 e 117 della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8

dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dal pretore di Trento, sezione

distaccata di Borgo Valsugana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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