Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1973 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante nuova disciplina

dell'affitto di fondi rustici, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 marzo 1972 dal tribunale di Modena nel

procedimento civile vertente tra Poppi Giuseppina e Severi Luigi,

iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972;

2) ordinanza emessa il 20 giugno 1972 dal tribunale di Cremona nel

procedimento civile vertente tra Salvaderi Angelo e Demaldé Giuseppe,

iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972;

3) ordinanza emessa il 17 giugno 1972 dal tribunale di Cuneo nel

procedimento civile vertente tra Chevalley Amedeo e Brondino

Bartolomeo, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.

Visti gli atti di costituzione di Poppi Giuseppina, Salvaderi

Angelo e Chevalley Amedeo;

udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della

legge 11 febbraio 1971, n. 11, con cui viene stabilito il meccanismo

per la formazione delle tabelle dei canoni di affitto dei fondi

rustici;

che tale norma è stata impugnata dal tribunale di Cremona in

relazione agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e 43 della

Costituzione, dal tribunale di Cuneo con riferimento agli artt. 41, 42

e 44 della Costituzione e dal tribunale di Modena per contrasto con gli

artt. 3, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione;

che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico

provvedimento;

che innanzi a questa Corte si sono costituiti il signor Angelo

Salvaderi, il dott. Amedeo Chevalley e la signora Poppi Giuseppina, con

atti di deduzioni rispettivamente depositati in cancelleria il 20

luglio 1972, il 2 marzo 1973 e il 22 aprile 1972.

Considerato che con la sentenza n. 155 del 1972 questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto

comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui fissa

fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i

coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della

determinazione del canone;

che con la stessa senterza è stata invece dichiarata non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma,

della stessa legge, nella parte in cui dispone che, nella

determinazione della tabella per i canoni di equo affitto, sono presi a

base i redditi dominicali;

che, per effetto di tale sentenza, le norme contenute nell'art. 3,

secondo e sesto comma, della legge n. 11 del 1971 hanno cessato di

avere efficacia (art. 136 Cost.);

che, per quanto riguarda il riferimento ai redditi dominicali presi

a base del calcolo per la determinazione dei canoni di affitto, non

vengono prospettati nuovi profili né argomenti che inducano la Corte a

modificare la precedente decisione di infondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11,

contenente la nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici, proposte,

con le ordinanze indicate in epigrafe, dai tribunali di Cremona, di

Cuneo e di Modena, con riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 della

Costituzione, e già decise con la sentenza n. 155 del 14 luglio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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