Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1962 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha deliberato In camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 149

della legge di registro, approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269

(modificato dall'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 giugno 1961 dal Tribunale di Venezia, nel

procedimento civile instaurato da Faccini Italo, Marchi Giuseppe e

Marchi Giovanni contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 149

del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 25 maggio 1961 dal Tribunale di Roma, nel

procedimento civile instaurato da Fusillo Vito e Sorelli Libia contro

il Ministero delle finanze, iscritta al n. 162 del Registro ordinanze

del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280

dell'11 novembre 1961;

3) ordinanza emessa il 5 giugno 1961 dal Tribunale di Roma, nel

procedimento civile instaurato da Pace Enrico contro il Ministero delle

finanze, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze del 1961 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18

novembre 1961;

4) ordinanza emessa il 19 maggio 1961 dal Tribunale di Palermo, nel

procedimento civile instaurato da Lanzara Andrea contro il Ministero

delle finanze, Matranga Pietro, Matranga Salvatore e Catania Domenico,

iscritta al n. 213 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962;

5) ordinanza emessa il 19 maggio 1961 dal Tribunale di Palermo, nel

procedimento civile instaurato da Augugliaro Giuseppe contro il

Ministero delle finanze, Matranga Pietro, Matranga Salvatore, Catania

Domenico e Saitta Salvatore, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze

del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18

del 20 gennaio 1962;

6) ordinanza emessa il 26 maggio 1961 dal Tribunale di Palermo, nel

procedimento civile instaurato da De Seta Vittorio contro

l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 215 del

Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962;

7) ordinanza emessa il 27 novembre 1961 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile instaurato da Sampietro Carlo contro il Ministero

delle finanze, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze del 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 24

febbraio 1962.

Ritenuto che le ordinanze sono state regolarmente notificate alle parti

dei rispettivi giudizi e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e,

inoltre, comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei

Deputati;

che in questa sede si sono costituiti, tra le parti private,

soltanto Pusillo Vito e Sorelli Libia nel giudizio promosso con

l'ordinanza sopra menzionata al n. 2, mentre il Presidente del

Consiglio dei Ministri è intervenuto soltanto nei giudizi promossi con

le ordinanze sopra menzionate ai nn. 1 e 3;

che, con le menzionate ordinanze, e stata proposta, in relazione

agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 149 della legge di registro, approvata con

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge delegata), e modificata,

nell'anzidetto articolo, con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n.

2313 (legge delegata), il quale ultimo si limitò a sopprimere

l'applicabilità alle pene pecuniarie della regola del solve et repete,

enunciata nell'art. 149 a proposito di tutti i "ricorsi, opposizioni o

istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione di

tasse, sopratasse e pene pecuniarie" riguardanti l'imposta di registro;

Considerato che la questione della legittimità costituzionale

dell'art. 149 della legge di registro nell'anzidetto testo, modificato

col R.D.L. n. 2313 del 1936, è stata gia decisa da questa Corte, la

quale, con sentenza del 22-30 dicembre 1961, n. 79, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'articolo stesso;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe e ordina

il rinvio degli atti alle rispettive autorita giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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