Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 46d.P.R. 597/1973
  • art. 48d.P.R. 597/1973
  • art. 42d.P.R. 601/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46, primo

comma e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e art. 42 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 giugno 1984 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da Fiorani

Livio, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 bis dell'anno 1985;

2) tre ordinanze emesse il 9 febbraio 1984 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Lamezia Terme sui ricorsi proposti da

Olivieri Aldo, Nicotera Giovanni e Bova Francesca contro l'Ufficio

II.DD. di Lamezia Terme, iscritte ai nn. 307, 308 e 309 del registro

ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 232 bis e 244 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che I) con tre ordinanze emesse sotto la data del 9

febbraio 1984 (pervenuta la prima alla Corte il 3 maggio 1985;

comunicata il 2 maggio e notificata il 23 giugno: pubblicata nella G.

U. n. 232 bis del 2 ottobre 1985 e iscritta al n. 307 R.O. 1985) sul

ricorso proposto da Olivieri Aldo contro l'Ufficio II.DD. di Lamezia

Terme (pervenuta la seconda alla Corte il 3 maggio 1985; comunicata il

2 maggio e notificata il 23 giugno; pubblicata nella G. U. n. 244 bis

del 16 ottobre 1985 e iscritta al n. 308 R.O. 1985) sul ricorso

proposto da Nicotera Giovanni contro l'Ufficio II.DD. di Lamezia Terme

(pervenuta la terza alla Corte il 3 maggio 1985; comunicata il 2 maggio

e notificata il 23 giugno; pubblicata nella G. U. n. 232 bis del 2

ottobre 1985 e iscritta al n. 309 R.O. 1985) sul ricorso proposto da

Bova Francesca contro l'Ufficio II.DD. di Lamezia Terme, la Commissione

tributaria di primo grado di Lamezia Terme ha dichiarato non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 48 (determinazione del reddito di lavoro dipendente) d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche) nella parte in cui non esclude

l'indennità integrativa speciale dal reddito imponibile da lavoro

dipendente per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., II) con ordinanza

emessa il 6 giugno 1984 (pervenuta alla Corte il 20 marzo 1985;

comunicata il 6 e notificata il 26 del successivo novembre; pubblicata

nella G. U. n. 173 bis del 24 luglio 1985 e iscritta al n. 212 R.O.

1985) sul ricorso proposto da Fiorani Livio contro l'Ufficio II.DD. di

Termini Imerese la Commissione tributaria di primo grado di Termini

Imerese ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 (reddito di

lavoro imponibile) primo comma, 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e

42 (abrogazione) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle

agevolazioni tributarie) in relazione all'art. 36 Cost. nella parte in

cui consentono che la indennità integrativa speciale istituita dalla

legge 27 maggio 1959, n. 324 concorra a formare il reddito complessivo

al fine dell'applicazione delle aliquote progressive, III) che in

nessuno dei quattro incidenti, di cui va disposta la riunione per

identità e, comunque, per continenza dell'oggetto controverso, si sono

costituiti i contribuenti e gli Uffici II.DD., mentre ha spiegato

intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato l'8 agosto 1985 nell'incidente n. 232 R.O. 1985, con due

atti depositati il 22 ottobre 1985 negli incidenti nn. 307 e 309 R.O.

1985 e con atto depositato il 29 ottobre 1985 nell'incidente n. 308

R.O. 1985 l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo

per l'infondatezza della proposta questione.

Considerato che questa Corte, con sent. 6 dicembre 1984, n. 277,

ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 53 e 36, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 48 d.P.R.

597/1973 e 42 d.P.R. 601/1973 nella parte in cui consentono che

l'indennità integrativa speciale istituita con l. 324/1959 concorra a

formare il reddito complessivo netto al fine dell'applicazione delle

aliquote complessive, né i giudici a quibus hanno addotto argomenti

che inducano la Corte a deflettere dal giudizio confermato, in

riferimento all'art. 36 Cost., con ord. 6 dicembre 1985, n. 331.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 46 primo comma, 48 d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche) e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle

agevolazioni tributarie) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e

53 Cost., con le ordinanze iscritte ai nn. 212 e 307 a 309 R.O. 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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