Corte costituzionale

Ordinanza n. 750/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo

comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ("Immissione in ruolo di

personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle

amministrazioni universitarie") promosso con ordinanza emessa il 20

maggio 1980 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sui

ricorsi riuniti proposti da Bandini Daniela contro l'Università

degli Studi di Parma, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1980

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298

dell'anno 1980;

Visti l'atto di costituzione di Bandini Daniela nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto da una dipendente

contro il provvedimento del Rettore della Università di Parma del 31

ottobre 1978 relativo al suo inquadramento nella carriera esecutiva

amministrativa del personale non docente dell'Università, ai sensi

dell'art. 11 della legge 25 ottobre 1977 n. 808, il TAR per l'Emilia

Romagna - Sez. di Parma, con ordinanza emessa il 20 maggio 1980, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale del secondo

comma del predetto art. 11, in riferimento all'art. 3 Cost., in

quanto la norma denunciata - la quale, relativamente al personale

precario non docente in servizio alla data del 1° gennaio 1977 presso

le Università "che abbia prestato servizio per un periodo, anche non

continuativo, non inferiore a 18 mesi nell'ultimo triennio" prevede

che "l'immissione in ruolo è disposta nella carriera corrispondente

alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale

predetto è stato originariamente assunto" - non riserverebbe lo

stesso trattamento ad ipotesi sostanzialmente identiche quali, "da

una parte, l'assunzione in un impiego non di ruolo non preceduta da

esperienze lavorative alle dipendenze dello stesso ente e,

dall'altra, l'assunzione di un identico impiego in via del tutto

svincolata (e, nella specie, mediante pubblico concorso) da un

impiego precedente, con conseguente cessazione di quest'ultimo";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con

il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando la

infondatezza della dedotta questione perché il riferimento fatto

dalla norma denunciata alla categoria di originaria assunzione va

collegato con il requisito temporale della prestazione di servizio,

anche non continuativo, per almeno diciotto mesi "nell'ultimo

triennio", onde è possibile prescindere dall'originaria assunzione

soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente faccia valere, ai fini

dell'inquadramento, un servizio continuativo di almeno diciotto mesi

in categoria superiore a quella nella quale abbia, in ipotesi,

prestato precedentemente altro servizio non di ruolo;

che si è costituita nel presente giudizio la parte ricorrente

nel procedimento a quo, con memoria tardivamente presentata.

Considerato che la norma impugnata non esclude che, in caso di

più assunzioni succedutesi nel tempo, possa considerarsi

"originaria" anche l'assunzione conseguita successivamente per una

qualifica superiore a quella della prima assunzione, purché sussista

il presupposto del servizio svolto nella qualifica superiore per un

periodo autosufficiente e cioè per 18 mesi, anche non continuativi;

che il giudice a quo non ha motivato, come prescritto dall'art.

23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, sulla rilevanza della questione

di legittimità costituzionale in relazione al caso concreto che, ove

sussista il presupposto su indicato, può essere definito

indipendentemente da detta questione in base alla previsione della

norma come in precedenza enunciata;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della l. 25

ottobre 1977, n. 808 ("Norme sul decentramento amministrativo nel

settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente,

nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente

delle università"), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal

T.A.R. dell'Emilia Romagna - Sez. di Parma - con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:750 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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