Art. 11 — Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle amministrazioni universitarie

Il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, compresi gli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio alla data del 1 gennaio 1977, e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, e' immesso nei ruoli del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, nonche' degli osservatori astronomici e vesuviano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'immissione in ruolo e' disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto e' stato originariamente assunto. L'immissione in ruolo ha luogo di norma mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche. Qualora non vi sia sufficiente disponibilita' di posti nelle predette dotazioni organiche, queste sono aumentate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza.

Testo vigente dal 8 novembre 1977

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 750/1988

    Questione inammissibile
    30 giugno 1988

    Ai fini della immissione in ruolo del personale precario universitario, non docente, l'art. 11, secondo comma, L.n. 808 del 1977, nel disporre che l'inquadramento avvenga nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale stesso fu originariamente assunto, non esclude che, in caso di più assunzioni succedutesi nel tempo, possa considerarsi "originaria" anche l'assunzione conseguita successivamente per una qualifica superiore a quella della prima assunzione, purché sussista il prescritto presupposto del servizio svolto nella qualifica superiore per 18 mesi, anche non continuativi. (Manifesta inammibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza in relazione al caso concreto - comunque risolvibile in base alla prospettata interpretazione normativa - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della L. 25 ottobre 1977, n. 808, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 11 Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari