Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1997 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma,

della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa

professionale degli ingegneri ed architetti), promosso con ordinanza

emessa il 3 ottobre 1994 dal tribunale di Catania, nel procedimento

civile vertente tra Tomaselli Francesco e comune di Adrano, iscritta

al n. 459 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Catania,

con ordinanza emessa il 3 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte il 24

aprile 1996), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,

terzo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della

tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), perché

consente al professionista, in caso di giudizi arbitrali o peritali,

di richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e

competenze;

che, a parere del rimettente, tale previsione determinerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli ingegneri e gli

architetti e le altre categorie professionali, irrazionalmente

disponendo il versamento dell'intera somma, che potrebbe poi

rivelarsi eccessiva, soltanto in pendenza del giudizio arbitrale e

non anche di quello ordinario, e così realizzando un asserito

impedimento all'esercizio del diritto di difesa;

Considerato che il giudice a quo afferma apoditticamente la

rilevanza della questione nella "decisione", senza minimamente

motivare al riguardo;

che inoltre nessuna indicazione viene fornita circa la natura del

predetto giudizio, né è possibile desumerne alcuna dal contesto

della motivazione; al punto che non è neppure verificabile la

legittimazione del giudice istruttore a sollevare detta questione,

essendo la narrativa dell'ordinanza di rimessione limitata alla mera

premessa: "vista l'istanza ... con la quale (il professionista)

chiede il deposito

...";

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 2

marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli

ingegneri ed architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Catania

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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