Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per la

concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione

civile in seguito ad amnistia), promosso con ordinanza emessa il 12

gennaio 1988 dal Tribunale di Piacenza nei procedimenti penali

riuniti a carico di Lodigiani Romano ed altri, iscritta al n. 307 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica

n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Piacenza, con ordinanza del 12

gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 12 della legge 3

agosto 1978, n. 405, nella parte in cui stabilisce "solo per il caso

di estinzione del reato per amnistia l'obbligo per il giudice

dell'impugnazione di decidere sull'impugnazione stessa ai soli

effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono

gli interessi civili";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione di legittimità dell'art.12 della

legge 3 agosto 1978, n. 405, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, è già stata decisa nel senso della non fondatezza con

sentenza n.68 del 1983 (v. anche ordinanza n. 248 del 1984), senza

che dal giudice a quo vengano addotti argomenti nuovi rispetto a

quelli esaminati allora dalla Corte;

che l'ordinanza di rimessione non motiva minimamente in ordine

al dedotto contrasto dello stesso art.12 della legge n. 405 del 1978

con l'art. 24 della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978,

n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad

amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 12 gennaio 1988;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art.12 della legge 3 agosto 1978,

n.405 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad

amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 12 gennaio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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