Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del

decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di

sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di

coloro che collaborano con la giustizia) convertito, con

modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, promosso con

ordinanza emessa il 10 giugno 1992 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento

per revoca del sequestro di beni sull'istanza di Zappia Giovanni,

iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di istanza per la revoca del

sequestro dei beni appartenenti ad una persona già vittima del reato

di sequestro di persona a scopo di estorsione e successivamente

liberata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,

convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82,

nella parte in cui (ultimo periodo) dispone che il sequestro dei beni

è in ogni caso revocato quando risulta cessata la permanenza del

reato;

che, nel prospettare la questione, il giudice rimettente muove

in primo luogo dal rilievo per cui esiste, nella specie, il fondato

sospetto che il patrimonio sottoposto a vincolo possa essere

impiegato dalla vittima, oramai liberata, per effettuare a posteriori

il pagamento del riscatto in dipendenza di una sorta di illecita

promessa di pagamento a favore degli autori del reato;

che, rispetto a questa evenienza, rappresentativa di un

"aggiramento" delle finalità della misura del sequestro,

l'ordinamento non appresterebbe, ad avviso del giudice a quo,

adeguata contromisura, in particolare in quanto non sarebbe possibile

emettere, successivamente alla revoca del sequestro dei beni di cui

all'art. 1 del decreto-legge n. 8 del 1991, un provvedimento di

sequestro preventivo sui medesimi beni a norma dell'art. 321 del

codice di procedura penale, attesa la relazione di specialità che

intercorre tra i due istituti;

che, tutto ciò considerato, il rimettente individua un duplice

profilo di illegittimità costituzionale della norma denunciata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, giacché la prevista

connessione tra efficacia del sequestro e cessazione della permanenza

del reato: a) per un verso creerebbe disparità di trattamento tra il

caso in cui (si possa ritenere che) la vittima si adoperi per pagare

il riscatto una volta riacquistata la libertà e il caso in cui, per

le più diverse ragioni, la vittima rimanga in condizione di

segregazione sino all'effettivo pagamento del prezzo della

liberazione, a tutto svantaggio di questa seconda ipotesi; b) per

altro verso produrrebbe effetti non coerenti con le finalità della

normativa introdotta con il decreto-legge n. 8 del 1991, che ha avuto

di mira in primo luogo l'obiettivo di creare "ostacoli normativi

insuperabili" al conseguimento del riscatto, e dunque risulterebbe

irrazionale per incongruenza tra mezzi apprestati e fini perseguiti;

che, conclusivamente, onde eliminare i vizi lamentati, il

rimettente sollecita una declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma denunciata nella parte in cui riconnette,

sic et simpliciter, la cessazione di efficacia del sequestro dei beni

alla liberazione dell'ostaggio, senza consentire all'autorità

giudiziaria procedente un potere di delibazione, caso per caso, in

relazione alla concreta situazione verificatasi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'assunto centrale da cui muove il giudice a quo

nel prospettare la questione è quello per cui il sequestro

"speciale", regolato dall'art. 1 del decreto-legge n. 8 del 1991,

convertito in legge n. 82 del 1991, preclude, una volta venuto meno

il vincolo per essere cessata la permanenza del reato di sequestro di

persona a scopo di estorsione, l'applicabilità del "comune"

sequestro preventivo disciplinato dall'art. 321 del codice di

procedura penale; è infatti in rapporto a detta preclusione che il

rimettente reputa necessaria la configurazione di una ulteriore

possibilità applicativa della cautela (sub specie del venir meno

dello sbarramento temporale istituito dalla disposizione impugnata);

che quell'assunto non risulta viceversa ancorato a dati

positivi, né può derivare da una interpretazione di ordine

sistematico e finalistico della disciplina denunziata;

che se, difatti, tra le principali finalità del decreto-legge

n. 8 del 1991 vi è stata quella di evitare difformi orientamenti

applicativi quanto alla apposizione del vincolo sui beni della

vittima (orientamenti la cui origine va rinvenuta nella formulazione

del testo dell'art. 219 del codice di procedura penale del 1930), in

modo da affermare una linea di prevenzione del fenomeno delittuoso

attraverso il c.d. blocco dei beni, ciò è avvenuto sostanzialmente

affrancando la misura reale dai presupposti ordinari del sequestro in

funzione preventiva (pertinenza delle res al reato; pericolo

dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze del reato

ovvero agevolazione della commissione di altri reati), e il giudice

dal relativo obbligo di motivazione, in particolare attraverso una

disciplina improntata a rigorosi criteri di doverosità (quanto al

"blocco" dei beni della vittima, che è l'ipotesi dedotta nel

giudizio a quo);

che questi connotati di automaticità e doverosità

dell'adozione della misura, idonei certamente ad escludere una

concorrente applicazione del sequestro "speciale" e di quello

"comune" sui medesimi beni durante la permanenza del reato, e in

costanza del procedimento penale, non comportano tuttavia la

conseguenza, affermata dal rimettente, della ulteriore

inapplicabilità dell'ordinario sequestro preventivo ex art. 321 del

codice di procedura penale, una volta cessata la permanenza del

reato;

che, anzi, proprio la reputata preclusione verrebbe a produrre

effetti incongrui, giacché, una volta che ne sussistano i

presupposti, nonché ovviamente nel riespandersi del più penetrante

controllo giudiziale sull'esistenza dei presupposti medesimi,

risulterebbe irrazionale dedurre dalla esistenza di un istituto

"speciale", ma che ha esaurito ex lege i propri effetti, una sorta di

perpetuazione della relazione di specialità, alla cui verificazione

farebbe perlomeno difetto uno dei termini del rapporto da genere a

specie;

che, del resto, quella della possibilità di sottoporre al

sequestro ordinario i beni della vittima risulta essere - in difetto

di qualsivoglia disposizione di segno contrario - una soluzione

coerente con la portata della norma impugnata, proprio alla stregua

del canone di ragionevolezza: l'individuazione di un momento finale

di una data misura e della sua regolamentazione non può,

ragionevolmente, assumere effetti diversi e maggiori di quelli suoi

propri, sino ad interferire con una disciplina - quella del codice -

che il decreto-legge richiamato non ha inteso mutare e anzi è da

questo presupposta;

che quindi si deve ritenere possibile l'adozione del sequestro

preventivo ex art. 321 del codice di procedura penale, in coerenza

con la nuova e più ampia formulazione che questo strumento ha

assunto in detta norma rispetto al corrispondente istituto regolato

dall'art. 219 del codice del 1930; una formulazione originata - anche

- dal dichiarato intento di ricomprendere nel suo ambito il caso del

prezzo del riscatto nei reati di sequestro di persona a scopo di

estorsione (cfr. Relazione ministeriale al progetto preliminare del

codice sull'art. 321 citato);

che la conclusione cui si è sopra pervenuti deve perciò far

disattendere la premessa sulla quale si basa la questione proposta,

implicando la manifesta infondatezza di quest'ultima, in rapporto al

parametro costituzionale dedotto, giacché destituisce di fondamento

la prospettazione del rimettente circa il proprio impedimento ad

adottare, coevamente alla revoca del sequestro speciale ex decreto-legge n. 8 del 1991, un sequestro preventivo ordinario motivato

proprio dall'ipotizzato aggravamento o dalla protrazione delle

conseguenze del reato la cui permanenza è cessata, ovvero fondato

sulla prevenzione della commissione di ulteriori reati (elementi,

questi, la cui verifica compete ovviamente al giudice in rapporto al

caso concreto);

che, sotto altro profilo, la questione si rivela manifestamente

infondata anche nella residua parte in cui, ai fini della risoluzione

del quesito posto dal rimettente, può prescindersi dal presupposto

interpretativo che si è sopra affrontato, vale a dire in rapporto

alla denunciata "incongruenza tra mezzi e fini" nella disciplina

censurata, che sostanzierebbe un vizio di irrazionalità intrinseca

della norma;

che, in contrario, si deve sottolineare come l'apposizione di un

termine di efficacia del sequestro costituisca un' opzione

legislativa idonea a configurare un adeguato e razionale

bilanciamento dei valori e degli interessi in gioco: finalità preventive, da un lato, e tutela dei diritti patrimoniali e di

iniziativa economica della parte offesa - e degli altri soggetti

indicati nel primo comma dell'art. 1 - dall'altro, secondo una scelta

del legislatore che tiene conto del complesso articolato delle norme

del decreto-legge anch'esse finalizzate, su terreni diversi, a

impedire o rendere diseconomico questo particolare fenomeno

criminale, ciò che è l'obiettivo di fondo del decreto (v. gli artt.

1, quarto e quinto comma, 2, 3 e 7);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio

1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo

di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la

giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,

n. 82, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio

Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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