Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1983 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 74d.P.R. 162/1965

citata

  • art. 74legge 162/1965

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma

primo, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione

delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed

aceti) promosso con ordinanza emessa l'1 luglio 1980 dal Pretore di

Camposampiero, nel procedimento penale a carico di Casarin Gianni,

iscritta al n. 726 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 17 dicembre 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 1 luglio 1980, il Pretore di Camposampiero,

nel corso del procedimento penale a carico di tale Casarin Gianni,

sollevava questione di legittimità costituzionale nei confronti

dell'art. 74 primo comma l. 12 febbraio 1965 n. 162, in relazione al

combinato disposto degli artt. 41 e 3 Cost.,

che, ad avviso del Pretore, imponendo il detto articolo che una

delle figlie della bolletta di accompagnamento per la circolazione

degli zuccheri sia spedita nello stesso giorno del rilascio, e per

lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del territorio,

limiterebbe di fatto la libertà di iniziativa economica "di certuni

rispetto a certi altri" violando il principio costituzionale di

eguaglianza,

che, mentre la parte privata non si è costituita, ha spiegato

invece intervento il Presidente del Consiglio dei ministri il quale,

tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione

sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che effettivamente l'ordinanza afferma apoditticamente

la rilevanza, ma nulla in realtà dice sulle ragioni che la dovrebbero

giustificare, tanto più che non è fatto nemmeno il più vago cenno

alla fattispecie storica e non è dato, perciò, di capire in che

consista la pretesa limitazione della libertà d'iniziativa economica e

la connessa asserita violazione del principio di eguaglianza,

che, in proposito, è ormai costante e consolidata la

giurisprudenza di questa Corte, secondo cui resta per tal modo

insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo

1953 n. 87 (si vedano, fra le tante, da ultimo le sentenze 108,109 e

158/82),

che, pertanto, la questione appare ictu oculi manifestamente

inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Pretore di Camposampiero con ord. 1

luglio 1980 nei confronti dell'art. 74, comma primo, l. 12 febbraio

1965, n. 162, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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