Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1996 · relatore Cesare Ruperto

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo

1995 dal pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra

Ciampoli Sergio ed altra e Ciampoli Michele ed altri, iscritta al n.

415 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, prima serie speciale, n. 28, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio - nel quale gli attori

avevano formulato due distinte domande il cui valore, cumulato,

eccedeva la competenza pretorile, chiedendo tuttavia contenersi la

condanna entro il limite di tale competenza - il pretore di Pescara

ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 marzo 1995, questione di

legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 25 e 97 della

Costituzione - degli artt. 10 e 14 del codice di procedura civile,

nella parte in cui consentono, "secondo un principio costituente

diritto vivente", che lo spostamento al giudice competente per valore

a séguito di cumulo di domande non si produca in caso di riserva di

contenimento espressa dalla parte;

che, secondo il giudice a quo, il foro locale si avvarrebbe

frequentemente di tale possibilità, in quanto i tempi di definizione

dei giudizi presso il tribunale di Pescara sarebbero maggiori

rispetto alla pretura;

che le norme impugnate, a parere del rimettente, risulterebbero

lesive della garanzia ex art. 25 della Costituzione, poiché

consentirebbero alle parti di scegliersi il proprio giudice, nonché

del principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione,

poiché renderebbero vano ogni tentativo di distribuire razionalmente

il carico di lavoro tra gli uffici giudiziari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione;

Considerato che la dichiarazione dell'attore di voler contenere il

valore complessivo delle domande nei limiti della competenza del

pretore adito e la conseguente individuazione di quest'ultimo come il

giudice della controversia rappresentano indispensabili, quanto

ovvii, corollari del principio secondo cui il valore della causa, ai

fini della competenza, si determina dalla domanda e, più in

generale, dal carattere dispositivo del processo civile;

che il richiamo all'art. 25 della Costituzione non è pertinente,

tutelando esso solo l'esigenza che la competenza degli organi

giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro

imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio

attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri

generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie

(v., da ultimo, ordinanza n. 130 del 1995);

che ancor meno pertinente appare il riferimento all'art. 97 della

Costituzione, poiché - come questa Corte ha costantemente affermato

- il principio di buon andamento e della imparzialità

dell'amministrazione, sia pur riferibile anche agli organi di

amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi

concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro

funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto

estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale (v.,

ex plurimis, ordinanza n. 275 del 1994);

che la questione, concernente per il resto profili di mero fatto,

è pertanto manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10 e 14 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 97 della Costituzione, dal

pretore di Pescara con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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