Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1986 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e

11 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 "Norme in materia di collocamento e

accertamento dei lavoratori agricoli", convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459,

promossi con tre ordinanze emesse il 25 ottobre 1983 e 28 febbraio 1984

dal pretore di Minervino Murge nei procedimenti penali a carico di

Bruno Pasquale iscritte ai nn. 546, 1225 e 1226 del registro ordinanze

1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287

dell'anno 1984, e nn. 65 bis e 71 bis dell'anno 1985. Visti gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Bruno

Pasquale, il pretore di Minervino Murge, con ordinanza emessa il 25

ottobre 1983 (Reg. ord. n. 546 del 1984), ha sollevato, su istanza di

parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 4 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 del decreto-legge 3 febbraio

1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei

lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 11

marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459, osservando

testualmente che la questione "non è manifestamente infondata e che il

presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla

risoluzione di tale questione";

che nel corso di ulteriori procedimenti penali a carico di Bruno

Pasquale, lo stesso pretore, con due ordinanze emesse il 28 febbraio

1984 (Reg. ord. nn. 1225 e 1226 del 1984), ha sollevato, su istanza di

parte, eguale questione di legittimità costituzionale, riproducendo la

motivazione sopra riportata;

che nei tre giudizi non si è costituita la parte privata, mentre

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, richiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Considerato che i relativi giudizi, nei quali è proposta la

identica questione, possono essere riuniti e congiuntamente definiti;

che le tre ordinanze sono del tutto prive di motivazione in punto

di non manifesta infondatezza, e si limitano ad affermare

apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi

accenno ai fatti di causa;

che, restando del tutto inosservata la prescrizione dell'art. 23,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordd. n. 102 del

1983, e n. 9 del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10 e 11 del decreto- legge 3 febbraio 1970,

n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83,

e della legge 8 agosto 1972, n. 459, sollevata, in riferimento agli

artt. 4 e 41 Cost., dal pretore di Minervino Murge con le tre ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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