Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/1979 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17 (Esercizio

dell'uccellagione nel territorio della Regione Friuli/Venezia Giulia)

promosso con ordinanza emessa il 2 settembre 1974 dal pretore di

Trieste, nel procedimento penale a carico di Berzanti Alfredo ed altro,

iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo 1975.

Visti gli atti di costituzione degli avvocati Paolo Barile e Elia

Clarizia per Rizzardi Ermanno e Brumat Giovanni, degli avvocati

Gaspare Pacia e Remo Cuccagna per Berzanti Alfredo e Comelli Antonio,

nonché l'atto di intervento del Presidente della Regione

Friuli-Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Alfredo Berzanti e di Antonio Comelli, indiziati del delitto di cui

all'art. 323 cod. pen. in qualità di Presidente della Giunta regionale

del Friuli-Venezia Giulia e di assessore regionale dell'agricoltura, il

pretore di Trieste ha sollevato - con ordinanza emessa il 2 settembre

1974 - questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge 24 luglio 1969, n. 17, della Regione Friuli-Venezia Giulia, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, e 25, secondo

comma, Cost.: rilevando in tal senso che gli indiziati - secondo una

denuncia presentata dalla sezione di Verona dell'Ente nazionale

protezione animali e poi rinnovata dal delegato regionale della Lega

nazionale contro la distruzione degli uccelli - sarebbero incorsi nella

violazione di disposizioni costituzionali "con la proposizione ed

approvazione della legge regionale n. 17 del 1969", nella parte in cui

questa autorizza e disciplina l'uccellagione, perseguendo interessi

particolari tali "da integrare ipotesi di abuso in atti di ufficio"; e

sostenendo perciò l'esigenza di accertare pregiudizialmente la

legittimità costituzionale della disciplina legislativa regionale in

discussione, "non essendovi dubbio che l'eventuale illegittimità di

tale disposizione costituisca un presupposto di diritto essenziale

all'inquadramento giuridico degli addebiti ventilati nei confronti

degli indiziati".

Considerato che la predetta questione di legittimità

costituzionale concerne in effetti - al di là dell'errore materiale

riscontrabile nella copia dell'ordinanza di rimessione, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione

Friuli-Venezia Giulia, in cui si fa riferimento alla legge regionale

24 luglio 1959, n. 17 - l'art. 2 della legge 24 luglio 1969, n. 17,

della Regione Friuli-Venezia Giulia;

che nel momento nel quale è stata emessa l'ordinanza, il pretore

di Trieste aveva appena compiuto alcuni atti preliminari

all'istruzione, senza ancora chiarire in che potesse consistere

l'ipotizzato abuso, ma lasciando solo intendere - genericamente - che

gli indiziati avrebbero sollecitato ed ottenuto la proposizione e

l'approvazione della legge regionale impugnata;

che tuttavia, sotto questi profili, l'esito del sindacato spettante

alla Corte non determinerebbe ripercussioni di sorta nel giudizio a

quo; poiché l'iniziativa delle leggi regionali (anche a tacere del

fatto che essa appartiene alla competenza dell'intera Giunta, anziché

spettare ai singoli membri di essa) non è atto di esercizio della

legislazione, ma esaurisce la propria efficacia - comunque la si

voglia concepire in sede dogmatica - nell'instaurare il procedimento

legislativo: consentendo che il Consiglio regionale deliberi in

materia, mediante l'approvazione e la riapprovazione delle leggi

stesse (come si è vericato nella specie, in conseguenza di un rinvio

governativo), sulla base di valutazioni coperte dalla garanzia

dell'irresponsabilità prevista negli artt. 122, quarto comma, della

Costituzione e 16, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione

Friuli- Venezia Giulia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 luglio 1969, n.

17, della Regione Friuli-Venezia Giulia, sollevata dal pretore di

Trieste, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, e

25, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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