Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1976

Altra decisione · depositata il 08/04/1976 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 236/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12

agosto 1974, n. 351 (proroga dei contratti di locazione), promossi con

ordinanze emesse dal pretore di Roma il 19 dicembre 1974, il 9 e il 20

gennaio 1975 in tre procedimenti civili vertenti rispettivamente tra

Clementoni Fernando e Cappelli Ida, tra Di Clemente Adelio e De Santis

Paolo e tra la società Emiluna e Dandini Renzo, iscritte ai nn. 83,

109 e 142 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975, n. 126 del 14

maggio 1975 e n. 159 del 18 giugno 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 19 dicembre 1974 il pretore di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del dl. 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto

1974, n. 351, che, concedendo proroga delle locazioni urbane sino al 31

dicembre 1974, ha disposto sospensione dell'esecuzione dei

provvedimenti di rilascio, eccettuando i casi di morosità del

conduttore e di necessità del locatore;

che, secondo l'ordinanza, questa disposizione riguarda

esclusivamente i contratti fruenti di proroga, ma non quelli ad essa

sottratti per legge, come, nel caso, i contratti stipulati con

conduttori iscritti, ai fini dell'imposta complementare, per redditi

eccedenti un dato livello: i quali conduttori, pertanto, in violazione

dell'art. 3 Cost., verrebbero ad essere irrazionalmente privilegiati

per l'inopponibilità ad essi delle predette ragioni ostative della

sospensione dell'esecuzione;

che con la stessa ordinanza, il rilievo di incostituzionalità

viene esteso al punto riguardante la limitazione della norma ai soli

casi di morosità del conduttore e di necessità del locatore invece di

estenderla a tutti gli altri casi descritti negli artt. 3, 4, 6, 10

della legge fondamentale n. 253 del 1950;

che con successiva ordinanza 9 gennaio 1975 il pretore di Roma

riproponeva uguale questione sotto il primo profilo suindicato;

che, infine, con altra ordinanza 20 gennaio 1975, il pretore di

Roma, nel corso di una procedura riguardante la sospensione

dell'esecuzione di rilascio d'immobile urbano disposto dopo intervenuta

convalida di sfratto per finita locazione, sollevava questione di

costituzionalità della stessa normativa indicata nelle prime due

ordinanze, prospettando la questione sotto il profilo di una violazione

dell'art. 24 della Costituzione;

che nelle tre cause sopraddette non vi è stata costituzione di

parti private ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che va disposta la riunione dei tre giudizi, che

sottopongono ad esame le stesse disposizioni di legge per motivi in

parte comuni o concorrenti;

che, ai fini di un completo esame e controllo preliminari della

rilevanza delle questioni come sopra sollevate, va ora tenuta presente

la sopravvenuta legge 31 luglio 1975, n. 363, che ha apportato diffuse

e incisive restrizioni ai casi di sospensione dell'esecuzione di

provvedimenti di rilascio degli immobili locati, eccettuandone

l'applicabilità nelle ipotesi elencate nell'art. 1 quater e

culminanti nella ipotesi di cui al n. 6 relativa a "provvedimenti

fondati sulla inesistenza del diritto di proroga";

che, pertanto, va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo

affinché valuti, anche al lume del confronto della normativa attuale

rispetto alla pregressa, se sussista tuttora l'applicabilità del

beneficio della sospensione nei casi concreti sottoposti al suo

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

P.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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