Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2,

della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze,

sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici

dipendenti), promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1999 dal

Tribunale amministrativo regionale delle Marche sul ricorso proposto

da Benedetti Torquato contro l'Amministrazione provinciale di Pesaro

e Urbino e altra, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della

legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze,

sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici

dipendenti), nella parte in cui dispone che il procedimento

disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente a seguito di

condanna penale debba concludersi entro il termine - che si assume

perentorio e, quindi, non derogabile - di 90 giorni dal suo inizio;

che il termine in esame, ad avviso del Collegio, non

consentirebbe all'amministrazione di porre in essere gli atti

endoprocedimentali previsti dal testo unico degli impiegati civili

dello Stato approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

che la scelta del legislatore di fissare un termine così

ristretto sarebbe manifestamente illogica, impedendo un'adeguata

valutazione dei fatti, di modo che sarebbero violati gli artt. 3 e 97

della Costituzione;

che l'amministrazione deve contemperare le proprie esigenze

con la posizione dell'incolpato, tutelata quest'ultima - conclude il

Tribunale rimettente - dall'art. 4 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel

senso della infondatezza e ancor prima della inammissibilità della

questione.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale verte

sull'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, nella parte

in cui dispone che il procedimento disciplinare per la destituzione

del pubblico dipendente a seguito di condanna penale debba

concludersi entro il termine - che l'ordinanza assume perentorio - di

90 giorni dal suo inizio;

che identica questione è stata dichiarata non fondata, nei

sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 197 del 1999, e non

sono addotti motivi nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 7

febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione

condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97, della Costituzione,

dal Tribunale amministrato regionale per le Marche con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2000.

Il Presidente e redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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