Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1976 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità Costituzionale degli artt. 26, quinto

e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento allegato A al regio

decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul

trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie...),

promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal giudice del lavoro

del tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Restivo

Antonina e la società Etna Trasporti, iscritta al n. 482 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7 dell'8 gennaio 1975.

Visto l'atto di costituzione di Restivo Antonina;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe sono state

proposte questioni di legittimità costituzionale degli articoli 26,

quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, dell'allegato A del regio

decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36

della Costituzione.

Considerato che le stesse questioni sono state risolte da questa

Corte con sentenza n. 124 del 1975, per la quale a) la espressione

"stipendio o paga ultimi raggiunti" va interpretata nel senso che

comprenda l'intera retribuzione finale; b) la indennità di buonuscita

non si cumula con la pensione, ma a questa si sostituisce per chi alla

pensione non ha diritto (vedansi anche le successive ordinanze nn. 243

del 1975 e 23 del 1976);

che non vengono prospettati profili nuovi né addotti argomenti

atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i vari giudizi

dinanzi alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale - proposte dal giudice del lavoro del tribunale di

Catania con l'ordinanza 11 ottobre 1974 - degli artt. 26, quinto e

sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento allegato A al regio

decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul

trattamento giuridicoeconomico del personale delle ferrovie, tranvie e

linee di navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed

autolinee in regime di concessione), in riferimento agli artt. 3, 35 e

36 della Costituzione, questioni già dichiarate non fondate con la

sentenza n. 124 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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