Corte costituzionale

Ordinanza n. 650/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del

d.l. 22 gennaio 1973, n.2, ("Provvidenze a favore delle popolazioni

dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del

dicembre 1972 e del gennaio 1973"), convertito in legge 23 marzo

1973, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1979 dalla

Corte di cassazione sul ricorso proposto da Maria Mario contro Drago

Carmela, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 6 aprile

1979 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l.

22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36

("Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e

della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del

gennaio 1973");

che, le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui,

disponendo la sospensione dei soli termini processuali "che sono

scaduti o che scadono" nel periodo da determinarsi con successivi

decreti presidenziali non considerano in alcun modo quei termini che,

pur scadendo successivamente, comunque decorrono nell'anzidetto

periodo;

che tale omissione determinerebbe un'ingiustificata disparità

di trattamento nella regolamentazione di situazioni sostanzialmente

identiche e connesse all'esercizio del medesimo diritto, con

ulteriore lesione del principio di cui all'art. 24 della

Costituzione;

che la questione sarebbe rilevante dal momento che, qualora

potessero sospendersi anche i termini che non scadono, ma

semplicemente decorrono, nel periodo individuato dal decreto

presidenziale, la riassunzione del giudizio di appello dovrebbe

ritenersi tempestiva e andrebbe quindi cassata la sua dichiarazione

di estinzione;

che la parte resistente nel giudizio a quo e l'Avvocatura

Generale dello Stato, costituendosi e intervenendo, hanno entrambe

chiesto che la questione venisse dichiarata infondata;

Considerato che quasi tutte le leggi che si sono occupate di

eventi calamitosi di diversa natura, hanno disposto, come quella

impugnata, la sospensione non già dei termini in corso, ma solo di

quelli "scadenti", o "che sono scaduti o che scadono", in un periodo

di tempo determinato (decreti legge: 24 novembre 1951 n. 1210; 23

febbraio 1956 n. 47; 30 settembre 1959 n. 769; 14 dicembre 1961 n.

1284; 18 ottobre 1963 n. 1358; 30 luglio 1966 n. 509; 9 novembre 1966

n. 914; 7 novembre 1968 n. 1118; 18 dicembre 1968 n. 1232; 16 ottobre

1970 n. 723; 1° aprile 1971 n. 119; 4 marzo 1972 n. 25; 30 giugno

1972 n. 266; 30 agosto 1976 n. 537; legge 21 aprile 1961 n. 324);

che tale pressoché univoca ed ininterrotta uniformità di

disciplina evidenzia la consapevole volontà del legislatore di

dettare, in materia di eventi calamitosi, una normativa particolare

diversa da quella emanata in altre circostanze prive del requisito

della straordinarietà collegato alla natura dell'evento, e nelle

quali il problema della decorrenza o scadenza dei termini da

sospendere pur si poneva (vedi ad esempio la legge 7 ottobre 1969, n.

742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale);

che, peraltro, la scelta discrezionale compiuta dal legislatore,

diretta non tanto a sanare tutti gli effetti che l'evento calamitoso

può aver prodotto sull'esercizio dei diritti, ma soltanto quegli

effetti che, incidendo direttamente sulla scadenza dei termini

processuali, possano aver ostacolato in misura più consistente la

tutela giurisdizionale, non appare affatto irragionevole;

che, pertanto, in relazione alla ratio legis, l'ipotesi peraltro

inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio a quo -

del termine processuale scadente un solo giorno dopo la fine del

previsto periodo di sospensione (e quindi in grado di vanificare, in

tale ipotesi limite, la previsione legislativa), costituisce un mero

inconveniente inidoneo ad inficiare la ragionevolezza della predetta

valutazione che il legislatore ha operato nell'intento di

contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in

periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo

prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti;

che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2,

convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36 ("Provvidenze a favore delle

popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle

alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973"), sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte di cassazione, con

l'ordinanza indica in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:650 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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