Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/03/1984 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 26

novembre 1981, n. 678, conv. in legge 26 gennaio 1982, n. 12 (blocco

degli organici delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza

emessa il 5 novembre 1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel

procedimento civile vertente tra Gregori Driade ed altri e USL n. 24

della Regione Marche ed altra, iscritta al n. 35 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del

1983;

visti l'atto di costituzione di Gregori Driade ed altri e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 - nel giudizio

d'appello promosso contro la sentenza del Pretore di Ascoli Piceno 10 -

17/7/1981 da Gregori Driade, da Brandimarti Giuseppe e da Narcisi

Valerio Romolo nei confronti della USL n. 24 della Regione Marche e nei

confronti della Regione Marche - il Tribunale di Ascoli Piceno ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto - legge 26 novembre

1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982,

n. 12, in quanto la norma impugnata subordina ad autorizzazione

dell'Unità Sanitaria Locale l'accesso dell'utente il servizio

sanitario agli ambulatori e alle strutture diagnostiche convenzionate

per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

che davanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri;

considerato che davanti a questa Corte, oltre al Gregori, al

Brandimarti e al Narcisi, si sono costituiti Marchegiani Giuseppe,

quale amministratore unico della s.n.c. Biotest Gaspari Luciano, Coccia

Fiorella e il Sindacato Nazionale Unitario Biologi Analisti Liberi

Professionisti (SNUBALP) in persona del suo rappresentante legale Piero

Cognini (segretario generale), i quali ultimi quattro non erano

costituti nel giudizio a quo, sicché l'intervento da essi spiegato con

la costituzione nel presente giudizio va dichiarato, in armonia con la

costante giurisprudenza di questa Corte, inammissibile;

considerato che l'ordinanza di rimessione, la quale non contiene

neppure una sommaria descrizione della fattispecie oggetto del giudizio

di provenienza, non rende ragione, ma fa solo apodittica affermazione

della rilevanza, in esso, della sollevata questione, sicché - stante

l'elusione del precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87

sulla necessità di riferirne i termini e i motivi - la questione

stessa va dichiarata, in armonia con la costante giurisprudenza di

questa Corte manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Marchegiani

Giuseppe, Gaspari Luciano, Coccia Fiorella e dal Sindacato Nazionale

Unitario Biologi Analisti Liberi Professionisti (SNUBALP) in persona

del suo rappresentante legale Piero Cognini (segretario generale);

b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa il

5 novembre 1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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