Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1983 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del r.d.l.

22 aprile 1943, n. 245 conv. in legge 5 maggio 1949, n. 178 (Disciplina

dei consumi - Vendita di merci con prezzo massimo fissato

dall'autorità) promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1976 dal

Pretore di Ancona, nel procedimento penale a carico di Cefis Eugenio ed

altri, iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'1 dicembre 1976.

Visti l'atto di costituzione di Cefis Eugenio ed altri, di Casella

Roberto, di Masseroli Otilio, di Rossi Alfiero, di Boido Luigi, di

Carli Angelo, di Manco Dino e di Minguzzi Giovanni, e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 Il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Ancona con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 r.d.l.

22 aprile 1943, n. 245, convertito con legge 5 maggio 1949, n. 178, in

riferimento agli artt. 3, 23 e 41 della Costituzione;

Considerato che l'ordinanza, relativa al reato di rifiuto di

vendita di merci il cui prezzo massimo è stato fissato con

provvedimento dell'autorità, censura in primo luogo la norma nella

parte in cui non si estende alla cessazione della produzione e nel

contempo lamenta l'illegittimità costituzionale della norma stessa

perché prevederebbe una prestazione imposta senza il rispetto della

riserva di legge, presentando così un thema decidendi contraddittorio,

giacché si richiede da un lato l'estensione della normativa e

dall'altro la sua caducazione;

che simile contraddittorietà rende la questione inammissibile,

come questa Corte ha ritenuto da ultimo con sentenza n. 30/1983;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 r.d.l. 22 aprile 1943, n. 245,

convertito con legge 5 maggio 1949, n. 178, sollevata dall'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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