Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), promossi con n. 12 ordinanze, emesse il

9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Latina, rispettivamente iscritte ai nn. 276,

277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 391 e 392 del registro

ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 20 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Latina, con dodici ordinanze di identico

contenuto (r.o. nn. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,

391 e 392 del 1999), emesse, in data 9 febbraio 1999, nel corso di

altrettanti procedimenti di esecuzione relativi ad ordini di

demolizione contenuti in sentenze penali di condanna per violazioni

edilizie passate in giudicato, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art.7, ultimo comma, della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie);

che detta disposizione prevede che per le opere eseguite in

assenza o in totale difformità dalla concessione ovvero con

variazioni essenziali, il giudice, con la sentenza di condanna,

ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata

altrimenti eseguita;

che, ad avviso del giudice a quo la previsione di tale

demolizione, qualificata dalle sezioni unite della Cassazione come

pena accessoria, e non come atto integrativo del potere della

pubblica amministrazione, inserita in un articolo che prevede, in

alternativa alla demolizione delle opere costruite abusivamente,

l'acquisizione delle stesse al patrimonio degli enti territoriali, si

porrebbe anzitutto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per

la irragionevole disparità di trattamento che determinerebbe tra i

soggetti nei cui confronti l'ordine di demolizione provenga dal

Sindaco, e quelli nei cui confronti la esecuzione avvenga secondo le

regole del codice di procedura penale, avuto riguardo alla mancanza,

nel secondo caso, delle garanzie e dei gravami contemplati nei

confronti dei provvedimenti amministrativi, in violazione, pertanto,

anche del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione;

che la norma denunciata si porrebbe altresì in contrasto con

l'art. 103 della Costituzione, sotto il profilo della interferenza

dell'a.g.o. nella sfera di attribuzioni della pubblica

amministrazione, e della violazione dei diritti del cittadino con

riguardo alla tutela degli interessi legittimi, che non possono

essere fatti valere in sede di giurisdizione ordinaria;

che nei giudizi introdotti con le predette ordinanze (salvo

quello relativo alla ordinanza r.o. n. 392 del 1999), ha prestato

intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

la infondatezza della questione, e, quanto al giudizio introdotto con

ordinanza n. 391 del 1999, anche, preliminarmente, per la

inammissibilità.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni

identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che le questioni sollevate sono già state dichiarate

manifestamente infondate dalla Corte con ordinanza n. 308 del 1998;

che, pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi che

possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, le

questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e

103 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura circondariale di Latina con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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