Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/03/1984 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto

- legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982,

n. 12 (blocco degli Organici delle unità sanitarie locali), promosso

con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno

nel procedimento civile vertente tra USL n. 24 di Ascoli Piceno e

Gaspari Luciano ed altri, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1983

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 - nel giudizio

d'appello contro la sentenza del Pretore di Offida 9 - 13 novembre 1981

promosso dall'Unità Sanitaria Locale, n. 24 di Ascoli Piceno nei

confronti di Gaspari Luciano, Coccia Fiorella e Marchegiani Giuseppe -

il Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato, su eccezione degli

appellati, in riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto - legge 26 novembre

1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982,

n. 12, in quanto la norma impugnata subordina ad autorizzazione

dell'Unità Sanitaria Locale l'accesso dell'utente il servizio

sanitario agli ambulatori e alle strutture diagnostiche convenzionate

per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

che davanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri;

considerato che l'ordinanza di rimessione, la quale non contiene

neppure una sommaria descrizione della fattispecie oggetto del giudizio

di provenienza, non rende ragione, ma fa solo apodittica affermazione

della rilevanza, in esso, della sollevata questione, sicché - stante

l'elusione del precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87

sulla necessità di riferirne i termini e i motivi - la questione

stessa va dichiarata, in armonia con la costante giurisprudenza di

questa Corte, manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa il 5 novembre

1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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