Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/2002 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 4,

comma 17 [recte: 4, comma 1, lettera a), n. 17)], della legge

23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e

la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico

impiego, di previdenza e di finanza territoriale), 17 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421), e 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79

(Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica),

convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanza

emessa il 1 febbraio 2000, depositata il 14 febbraio 2000, dalla

Commissione tributaria provinciale di Milano sui ricorsi riuniti

proposti da Carla Brugola ed altri contro l'Ufficio del registro di

Milano, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Ercole Brugola ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza del 1 febbraio 2000, depositata il

14 febbraio 2000, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 4,

comma 17 [recte: 4, comma 1, lettera a), n. 17)], della legge

23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e

la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico

impiego, di previdenza e di finanza territoriale), 17 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421), e 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79

(Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica),

convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140;

che ad avviso del rimettente - il quale espone di essere

chiamato a pronunciarsi sull'impugnativa di avvisi di liquidazione

emessi dall'Ufficio del registro di Milano - le norme denunciate

contrasterebbero con gli indicati parametri costituzionali nella

parte in cui dispongono che l'imposta comunale sull'incremento di

valore degli immobili (I.N.V.I.M.), benché soppressa e sostituita

dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1

gennaio 1993, continui tuttavia ad essere dovuta - ai sensi,

specificamente, dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 504

del 1992 - "nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si

verifica dal 1 gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003 limitatamente

all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992";

che si realizzerebbe, in tal modo, una ingiustificata

disparità di trattamento tra coloro che, avendo acquistato un bene

immobile prima del 1 gennaio 1993, lo vendano dopo tale data ma prima

del 1 gennaio 2003 e coloro che lo vendano successivamente a

quest'ultima data, in quanto solamente i primi sarebbero tenuti al

pagamento dell'I.N.V.I.M., sia pure limitatamente all'incremento di

valore verificatosi sino al 31 dicembre 1992, in aggiunta all'I.C.I.

dovuta per il periodo di possesso successivo alla data suddetta;

che l'incostituzionalità della disciplina risulterebbe

ulteriormente accentuata - ad avviso ancora del giudice a quo - a

seguito dell'istituzione, con l'art. 11, comma 3, del decreto-legge

28 marzo 1997, n. 79, per i soli trasferimenti per causa di morte,

della imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di

valore degli immobili, la quale colpisce con l'aliquota fissa

dell'uno per cento, nelle successioni aperte fino al 1 gennaio 2003,

gli immobili acquistati dal de cuius prima del 31 dicembre 1992;

che, secondo il rimettente, il legislatore, avendo a suo

tempo disposto che l'I.N.V.I.M. fosse applicata in occasione tanto

dei trasferimenti inter vivos quanto di quelli mortis causa, non

avrebbe potuto successivamente prevedere - pena la violazione del

principio di eguaglianza - un diverso trattamento per le due ipotesi

in relazione al periodo di regime prorogato, tanto più ove si

consideri che l'I.N.V.I.M. è imposta progressiva a scaglioni mentre

l'imposta sostitutiva è proporzionale;

che la normativa denunciata sarebbe, infine, in contrasto con

i parametri evocati anche sotto il profilo della irragionevole

sovrapposizione di imposta locale ed imposta erariale nel periodo di

regime prorogato;

che si sono costituiti in giudizio Ercole, Igino, Carla,

Stefania e Maria Brugola, ricorrenti nel giudizio a quo, i quali

hanno concluso per l'accoglimento della questione di legittimità

costituzionale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo, in via principale, per la declaratoria di

inammissibilità della questione, per totale carenza di motivazione

in punto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza quale delle

norme impugnate - aventi ambiti diversi, anche temporalmente, di

operatività - debba essere effettivamente applicata nel caso di

specie;

che, in via subordinata, nel merito, l'Avvocatura chiede

dichiararsi l'infondatezza della questione stessa;

che l'individuazione della data del 1 gennaio 2003 quale

termine finale del regime di protratta applicabilità dell'I.N.V.I.M.

costituirebbe - secondo la stessa Avvocatura - espressione di una non

irragionevole valutazione discrezionale del legislatore, non

censurabile in sede di scrutinio di legittimità costituzionale;

che la prospettata disparità di trattamento non

sussisterebbe, d'altro canto, nemmeno con riferimento alla disciplina

di cui al decreto-legge n. 79 del 1997, che all'art. 11 ha introdotto

- dalla data di entrata in vigore del decreto stesso - una imposta

sostitutiva dell'I.N.V.I.M. per le successioni concernenti immobili

posseduti dal de cuius alla data del 31 dicembre 1992, in quanto la

diversità delle situazioni poste a confronto - trasferimenti inter

vivos e successioni mortis causa - renderebbe non irragionevole la

scelta discrezionale del legislatore di differenziare il trattamento

fiscale del trasferimento immobiliare nelle due ipotesi;

che nessuna lesione dell'art. 53 Cost., determinata

dall'asserita sovrapposizione di tributo erariale e tributo locale,

si verificherebbe, infine, con riguardo al periodo di coesistenza

dell'I.C.I. e dell'I.N.V.I.M., considerati sia il carattere non

"confiscatorio" del prelievo complessivo sia la diversità di

presupposti tra i due tributi sia, infine, la circostanza che

l'incremento di valore tassabile ai fini I.N.V.I.M., nel regime

prorogato, è solamente quello verificatosi sino al 31 dicembre 1992.

Considerato che la questione sollevata dal rimettente riguarda la

legittimità costituzionale del regime di protratta applicabilità

dell'I.N.V.I.M., limitatamente all'incremento di valore maturato sino

al 31 dicembre 1992, nel caso in cui il presupposto di applicazione

dell'imposta si verifichi dal 1 gennaio 1993 sino al 1 gennaio 2003

(termine successivamente anticipato al 1 gennaio 2002 dall'art. 8,

comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448);

che il giudice rimettente afferma in modo del tutto

apodittico e immotivato la rilevanza della questione nel giudizio a

quo;

che siffatto difetto di motivazione non può certo ritenersi

superato dalle indicazioni fornite dalle parti private nella memoria

di costituzione, essendo di esclusiva competenza del rimettente la

valutazione in ordine alla rilevanza della questione;

che, d'altra parte, non è possibile desumere la rilevanza

della questione dalla descrizione della fattispecie dedotta in

giudizio che il rimettente effettua solo genericamente e senza

neppure indicare a quale imposta si riferiscano gli avvisi di

liquidazione impugnati dai ricorrenti;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili), 4, comma 1,

lettera a), n. 17), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al

Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in

materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale), 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma

dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 11, comma 3,

del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il

riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio

1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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