Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/03/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e

semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi

dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le

associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per

l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per

l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la

corresponsione degli assegni familiari), promosso con ordinanza

emessa il 18 giugno 1996 dal pretore di Salerno nel procedimento

civile vertente tra Gaetano Rago e l'INPS, iscritta al n. 896 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Gaetano Rago e dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Alfredo Contieri e Roberto Marrama per Gaetano

Rago e Giovanni Mulas per l'INPS;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tra Gaetano Rago e

l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), il pretore di

Salerno, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il

18 giugno 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione

e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei

contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura

per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per

l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per

l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la

corresponsione degli assegni familiari), "nonché di tutte le norme

successive che concorrono, in relazione alla norma indicata, alla

determinazione della somma dei contributi agricoli unificati";

che, ad avviso del giudice rimettente, il sistema di accertamento

e di riscossione dei contributi previdenziali, posti a carico dei

datori di lavoro in agricoltura, è determinato in base all'effettivo

impiego di manodopera per ogni azienda agricola, senza considerare le

differenze fra i diversi tipi di coltura praticati o tra le diverse

aree, con conseguente maggiore impiego di manodopera;

che tale sistema unitario ed indifferenziato di determinazione

delle quote contributive, non attribuendo alcun rilievo alla

redditività dei terreni e delle colture, violerebbe i principi di

eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), con

disparità di trattamento tra imprenditori agricoli, a danno di

coloro che devono impiegare manodopera in maggiore quantità; lo

stesso sistema di determinazione delle quote contributive sarebbe

inoltre, in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata

(art. 41 della Costituzione), limitata dalla mancanza di

remunerazione per l'imprenditore;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito Gaetano

Rago, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale

delle norme denunciate;

che si è costituito anche l'INPS, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna

motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità

costituzionale nel giudizio principale, né consente di desumere

l'esistenza della rilevanza da una descrizione, sia pure sommaria,

della fattispecie oggetto della controversia sottoposta alla

decisione del giudice rimettente;

che, inoltre, non sono precisate le disposizioni oggetto del

dubbio di legittimità costituzionale, indicate in modo generico e

non specificamente individuate (articolo unico del regio

decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, "nonché (....) tutte le

norme successive che concorrono (....) alla determinazione della

somma dei contributi agricoli");

che, per tali ragioni (ordinanze nn. 424 e 185 del 1996), la

questione è manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico del regio

decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e

semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi

dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le

associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per

l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per

l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la

corresponsione degli assegni familiari), nonché di tutte le norme

successive che concorrono, in relazione alla norma indicata, alla

determinazione della somma dei contributi agricoli unificati,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal

pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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