Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1964 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R.

24 gennaio 1963, n. 5, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dal Pretore de L'Aquila nel

procedimento penale a carico di Cialone Lino ed altro, iscritta al n.

163 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963;

2) ordinanze emesse il 20 settembre 1963 dal Tribunale di Brescia

nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Ghidini Carlo e di

Perucchini Mirtilla, iscritte ai nn. 188 e 189 del Registro ordinanze

1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287

del 2 novembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

Ritenuto che le ordinanze, tutte pronunciate in pubblica udienza,

presenti gli imputati, sono state regolarmente notificate al Presidente

del Consiglio dei Ministri e comunicate ai Presidenti del Senato e

della Camera dei Deputati, e sono state pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale del 31 agosto 1963 la prima e in quella del 2 novembre 1963

le altre due;

che in questa sede nessuno degli imputati si è costituito, mentre

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri nel giudizio

promosso con l'ordinanza indicata al n. 1;

che, con le menzionate ordinanze, è stata proposta la stessa

questione di legittimità costituzionale e precisamente quella della

conformità dell'art. 6 del D. P. R. 24 gennaio 1963, n. 5, all'art. 3

della Costituzione, sotto il profilo che la disposizione impugnata

contrasterebbe col principio d'eguaglianza, in quanto, subordinando la

concessione di amnistia ed indulto per reati finanziari alla condizione

che sia stato effettuato il pagamento del tributo e del diritto evaso,

importerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati

abbienti ed imputati non abbienti;

che, siccome le tre ordinanze sollevano una sola questione, i tre

giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

Considerato che, questa Corte, con la sentenza n. 5 del corrente

anno, ha già esaminato la questione e l'ha dichiarata non fondata;

che non si ravvisa, né è stata dedotta ragione alcuna, la quale

non abbia formato già oggetto di esame nella predetta decisione o che

possa comunque indurre a discostarsene;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata con le tre ordinanze indicate in epigrafe ed

ordina il rinvio degli atti alle autorità giudiziarie di provenienza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari