Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di

autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale),

convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal

decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti),

convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, promosso con

ordinanza emessa il 7 dicembre 1999 dalla Commissione tributaria

provinciale di Genova sul ricorso proposto dallo Studio dentistico

Quaglia Tartarini contro il comune di Genova, iscritta al n. 128 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, 1ª serie speciale, n. 15 dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Genova ha

sollevato, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, sul ricorso

proposto da uno studio dentistico associato per l'annullamento

dell'avviso di accertamento per rettifica d'ufficio emesso dal comune

di Genova (per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e

professioni ICIAP, per l'anno 1992), questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66

(Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti

locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989,

n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332

(Misure fiscali urgenti), convertito nella legge 27 novembre 1989,

n. 384, "nella parte in cui non prevede una parametrazione del

reddito in rapporto al comune ove è stato prodotto";

che con l'atto impugnato (avviso di accertamento per

rettifica), il comune di Genova aveva rideterminato l'imposta,

prendendo a base il reddito complessivamente accertato, in luogo di

quello dichiarato dal ricorrente; questi aveva seguito il diverso

metodo di ripartire l'intero reddito conseguito nell'anno 1992 tra le

tre diverse sedi, ove lo studio associato svolgeva la propria

attività in rapporto al tempo dedicato;

che il giudice a quo sottolinea che la disposizione impugnata

prevede che i redditi d'impresa o di arte e professione del

contribuente vadano assunti nella loro interezza, nel senso che essi

non debbano essere ripartiti in quote formate in rapporto alla

ubicazione degli insediamenti produttivi in più comuni;

che l'indice rilevatore di redditività, cui è commisurata

l'imposta, ha come base di riferimento principale la dimensione

dell'immobile adibito all'esercizio di attività, con il correttivo

individuato nel reddito complessivamente prodotto;

che - sempre secondo il giudice rimettente - mantenendo per

ciascun comune invariato e non ripartito il "correttivo", si avrebbe

una "duplicazione" dell'imposta ed una disuguaglianza tra

contribuenti che esplicano la propria attività in un'unica sede o in

sedi diverse poste in comuni distinti, con conseguente violazione

degli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

la quale, dopo aver rilevato una carenza di motivazione in punto di

rilevanza, ha concluso per la infondatezza della questione;

che, in prossimità della data fissata per la camera di

consiglio, la difesa dello Stato ha depositato una memoria, in cui

ribadisce le proprie conclusioni in ordine alla infondatezza della

questione, sviluppando le proprie tesi difensive.

Considerato che la norma denunciata prevede la determinazione

della imposta comunale (ICIAP) in base alla attività esercitata

(secondo settori di attività aventi una diversa tariffazione) e per

classi di superficie utilizzata, secondo una tabella che attuava un

sistema tariffario con andamento nel complesso regressivo (riferito a

scaglioni fissi di superficie fino a 25, 50, 100, 200, 500, 4000,

10000, oltre 10000 e per ogni 10000 mq);

che la determinazione dell'imposta ICIAP (ora abolita) era

effettuata "separatamente per ciascun comune" nell'ambito del cui

territorio erano ubicati gli insediamenti produttivi ed era dovuta a

ciascun comune secondo gli anzidetti criteri (classe di superficie,

con differenziazione secondo la effettiva destinazione d'uso a

seconda dei settori di attività) e con ripartizione della superficie

tra più comuni in caso di utilizzo di insediamenti in territorio di

più comuni, mentre nel caso di pluralità di insediamenti nello

stesso comune si procedeva ad una somma delle loro superficie con

vantaggio del contribuente in relazione alla tariffa per classi di

superficie ad andamento regressivo;

che la tariffa prevede una serie di esclusioni dal computo

della superficie, agevolatorie in relazione alla utilizzazione per

determinate finalità o incentivanti dei parcheggi per dipendenti e

clienti, ovvero riduzioni (di superficie calcolabile) per le imprese

artigiane, nonché un ulteriore correttivo di riduzione o di aumento

dell'imposta a seconda del livello di reddito di impresa, di arti e

professioni (rispettivamente se inferiore a 12 milioni o se superiore

a 50 milioni);

che è evidente che il riferimento (per la riduzione o

l'aumento della misura base dell'imposta) al reddito secondo due

distinti limiti (fino a ovvero superiore a) non è un parametro base

del calcolo della imposta, che rimane ragguagliata non al reddito

dell'insediamento, ma alla classe di superficie e alla tipologia del

settore di attività (nel caso promiscua si assume quella a più

elevata imposizione), ma semplicemente un correttivo tariffario che

tiene giustamente conto della capacità contributiva e della

redditività della attività nel complesso considerate, proprio in

relazione all'andamento regressivo per classi di superficie;

che il sistema (correlato alla particolare utilizzazione dei

servizi comunali in due comuni distinti, con pluralità di separati

insediamenti, da parte dei soggetti titolari di specifica attività

di impresa, arte o professione), non presenta, pertanto, né una

duplicazione dell'imposta, atteso il ragguaglio della misura base

alla superficie nel singolo comune, né una manifesta

irragionevolezza, tenuto conto della maggiore capacità contributiva

di una attività professionale esercitata con locali attrezzati in

più comuni (l'imposizione riguarda la categoria di attività

professionale con pluralità di studi dentistici), né una violazione

della capacità contributiva, con conseguente esclusione della

denunciata violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo

1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva

degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24

aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre

1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito nella legge 27

novembre 1989, n. 384, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di

Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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