Corte costituzionale

Ordinanza n. 608/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 51, secondo

comma, e 52, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382

("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), in

relazione all'art. 5, secondo e quarto comma, lett. a), della legge

21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento

della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la

sperimentazione organizzativa e didattica"), dell'art. 10 della legge

9 dicembre 1985, n. 705 ("Interpretazione, modificazioni ed

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa

fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e

didattica"), promossi con ordinanze emesse il 3 dicembre ed il 19

novembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui

ricorsi proposti da Ferraro Giacinto e da Giannoni Enzo contro il

Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritte

rispettivamente ai nn. 838 e 839 del registro ordinanze 1987 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima

Serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

con ordinanze in data 3 dicembre e 19 novembre 1986, rispettivamente

sui ricorsi, proposti da Ferraro Giacinto e da Giannoni Enzo contro

il Ministero della pubblica istruzione ed altri, per l'annullamento

del giudizio di non idoneità a professore universitario associato,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art.

51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione

all'art. 76 della Costituzione (tenuto conto dell'art. 5, quarto

comma, lett. a), e secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n.

28), ed in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della

Costituzione; b) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in

relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e

dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento

agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

che in merito alla pretesa incostituzionalità dell'art. 51

d.P.R. citato il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

deduce che la predisposizione di più di una commissione giudicatrice

per ciascun raggruppamento disciplinare allorché il numero dei

concorrenti alla prova ecceda le ottanta unità, implica la cattiva

applicazione della delega legislativa di cui all'art. 5, quarto

comma, lett. a), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il quale

prevede che, in prima applicazione, "il giudizio di idoneità è

espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite

commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o

straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo

comma";

che, apparendo nel procedimento per l'accesso alla fascia dei

professori associati unico sistema per far fronte all'eccesso di

candidati, l'incremento numerico dei commissari, la moltiplicazione,

invece, nei giudizi idoneativi, di centri di valutazione autonoma

può ledere il principio della par condicio fra tutti i partecipanti

ad un giudizio per l'accesso a posti pubblici;

che infine il giudice a quo rileva il contrasto dell'art. 10

della legge 9 dicembre 1985, n. 705, da un lato con l'art. 24 della

Costituzione, primo e secondo comma, e, dall'altro, con le

disposizioni relative alle funzioni ed alle prerogative della Corte

costituzionale (artt. 134, 136 e 137 Cost.), nonché con l'art. 1

della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Sembra infatti

dubbio che l'ordinamento consenta al legislatore ordinario di

rimuovere con legge interpretativa un possibile rinvio di norme

delegate per sospetta violazione dell'art. 76 della Costituzione,

specie quando della questione sia già stata investita la Corte

costituzionale, potendo il legislatore unicamente rimuovere, ma solo

per il futuro e quindi non con legge di interpretazione autentica,

ogni eventuale contrasto, modificando o facendo proprio con legge

ordinaria, il contenuto della norma delegata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo

l'inammissibilità o la manifesta infondatezza delle questioni

prospettate;

Considerato che le questioni proposte sono identiche, talché i

relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che, con sentenza in data 16 dicembre 1987, n. 620, questa Corte

ha dichiarato non fondate ambedue le questioni sopra descritte;

che nelle odierne ordinanze non si rinvengono profili o motivi

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la decisione

sopra citata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma,

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica"), sollevate, in relazione all'art. 76

della Costituzione, tenuto conto dell'art. 5, quarto comma, lett. a),

e secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al

Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa

fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e

didattica"), e in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della

Costituzione, nonché dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n.

705 ("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento

della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica"), sollevata, in relazione

agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1

della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt.

76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:608 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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