Corte costituzionale

Ordinanza n. 603/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

27 luglio 1979, n. 301 ("Conversione in legge del decreto-legge 26

maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione

salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno"), e

successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21

febbraio 1986 dal Pretore di Siracusa nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Arangio Luciano ed altri e la S.p.A. Cosendin ed altro,

iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima Serie speciale,

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Siracusa con ordinanza del 21 febbraio

1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede, nel caso di licenziamenti individuali conseguenti al

fallimento di aziende industriali, la sospensione dell'efficacia dei

licenziamenti stessi e la prosecuzione dei rapporti di lavoro, ai

fini dell'intervento della Cassa integrazione guadagni anche per i

lavoratori già fruenti di tale trattamento, ai sensi dell'art. 1

della legge 8 agosto 1977, n. 501 e successive modificazioni;

che, ad avviso del Pretore di Siracusa, il disposto dell'art. 2

della legge n. 301 del 1979 è inapplicabile alla fattispecie in

assenza di accertamento e declaratoria dello stato di crisi

dell'azienda ad opera del C.I.P.I.;

che, secondo il giudice rimettente, l'inapplicabilità del

richiamato art. 2 della legge n. 301 del 1979, che dispone la

sospensione dell'efficacia dei licenziamenti individuali e la

prosecuzione del rapporto di lavoro con la Cassa integrazione

guadagni anche per lavoratori già fruenti di tale trattamento ai

sensi dell'art. 1 della legge n. 501 del 1977, determinerebbe una

irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori, atteso il

carattere assistenziale dell'istituto della Cassa integrazione

guadagni;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e

difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione non risulta quando ai

ricorrenti è stata concessa l'integrazione salariale, ai sensi della

legge n. 501 del 1977, né per quale periodo di tempo è stata dagli

stessi domandata la prosecuzione del trattamento salariale, né se vi

sia stata da parte di alcuni o di tutti i ricorrenti fruizione del

beneficio del collocamento in regime di "precedenza" presso altre

aziende;

che, conseguentemente, non è possibile stabilire in base

all'ordinanza di rimessione la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale nel giudizio a quo, né risulta possibile

determinare quali siano le successive modificazioni delle

disposizioni che il giudice rimettente intende sottoporre al

sindacato della Corte;

che, pertanto, la questione sottoposta all'esame di questa Corte

va dichiarata inammissibile per difetto di motivazione della

rilevanza ed incertezza assoluta circa le disposizioni di legge

impugnate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979,

n. 301 ("Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n.

159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore

dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno"), e successive

modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Siracusa con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:603 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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