All'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "Con effetto dal 1 gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi e' sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il cui trattamento puo' essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo 21, secondo comma".

Testo vigente dal 27 luglio 1979

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 603/1988

    Questione inammissibile
    31 maggio 1988

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza ed incertezza assoluta circa le disposizioni di legge impugnate, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, l. 27 luglio 1979, n. 301 (conversione in legge del d.l. 26 maggio 1979, n. 159) nella parte in cui non prevede, nel caso di licenziamenti individuali conseguenti al fallimento di aziende industriali, la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti e la prosecuzione dei rapporti di lavoro, ai fini dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, anche per i lavoratori che già fruiscano di tale trattamento ai sensi dell'art. 1, l. 8 agosto 1977, n. 501 e successive modificazioni.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1979-07-27;301~art2 · fonte del testo

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