Corte costituzionale

Ordinanza n. 6/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/01/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni

in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di

civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle

situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta

sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),

promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 dalla Commissione

tributaria regionale di Venezia sul ricorso in appello proposto dalla

Direzione regionale delle entrate del Veneto, sezione di Padova,

contro Protti Adelaide, iscritta al n. 433 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio proposto da un

contribuente per ottenere il rimborso di somme pagate, a titolo di

imposta, sull'indennità percepita in occasione di una procedura

espropriativa di terreno ubicato in zona definita di tipo "F" dagli

strumenti urbanistici - la Commissione tributaria regionale di

Venezia, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 (pervenuta alla

Corte il 20 giugno 2000), iscritta al n. 433 del registro ordinanze

2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge,

con modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, recante

disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di

immobili di civile abitazione, di termini per la definizione

agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione

della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da

depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni

tributarie), nella parte in cui fa salvi gli effetti prodottisi e i

rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera a)

dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174 (Differimento dei termini

per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni

versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari,

previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento

dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per

l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti), 27 aprile 1992,

n. 269 (Differimento dei termini per la presentazione delle

dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione

agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre

1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione

delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni

tributarie urgenti) e 25 giugno 1992, n. 319 (Differimento di taluni

termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei

termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per

l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti);

che il rimettente rileva che i decreti-legge, i cui effetti

vengono fatti salvi, hanno esteso ai terreni della zona omogenea "F",

di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, la tassazione delle

"plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che

non esercitano imprese commerciali, di indennità d'esproprio o somme

percepite a seguito di procedimenti espropriativi o di analoga

natura", precedentemente prevista, per i soli terreni rientranti

nelle zone omogenee A, B, C e D, dall'art. 11 della legge 30 dicembre

1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili

delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale);

che il rimettente stesso ritiene che la disposizione

denunciata si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 53 della

Costituzione, essendo "eccessivo e ingiustificato" che la

discrezionalità del legislatore possa estendersi fino al punto di

paralizzare il recupero di quanto indebitamente pagato, soprattutto

"quando le somme oggetto di imposizione non siano state versate in

osservanza del criterio della capacità contributiva".

Considerato che l'ordinanza non appare adeguatamente motivata

sotto l'aspetto della rilevanza della sollevata questione ai fini

della controversia all'esame del giudice a quo;

che, in particolare, l'ordinanza medesima, limitandosi a

precisare che l'indennità di espropriazione è stata erogata "a

seguito del provvedimento 29 aprile 1991", non espone in alcun modo

le ragioni, né indica gli elementi (tra cui, in particolare, la data

del titolo posto a fondamento del diritto all'indennità) che

inducono il rimettente a ritenere la fattispecie riconducibile sotto

la disciplina della disposizione denunciata, in una materia

caratterizzata, oltre tutto, da non univoci orientamenti

giurisprudenziali, circa i presupposti della tassazione delle

plusvalenze previste dall'art. 11 della legge n. 413 del 1991;

che, pertanto, in mancanza delle condizioni necessarie per

dar ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, la questione

va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24

marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte

sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di

termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze

tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi

ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,

nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

regionale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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