Corte costituzionale

Ordinanza n. 590/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto

comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei

provvedimenti in favore della cinematografia), come modificato

dall'art. 12 del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in

favore del cinema), convertito in legge 1° marzo 1994, n. 153

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 gennaio 1994,

n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema), promossi con

due ordinanze emesse il 3 marzo 2000 dal tribunale di Roma, 7ª

sezione civile, nei procedimenti civili vertenti tra TV

Internazionale S.p.A. e il Garante per la radiodiffusione e

l'editoria, iscritte ai nn. 389 e 390 del registro ordinanze 2000 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il tribunale di Roma, 7ª sezione civile, in

composizione monocratica, con due ordinanze emesse in altrettanti

giudizi il 3 marzo 2000, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4 novembre

1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore della

cinematografia), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione;

che i giudizi a quibus hanno ad oggetto le opposizioni

avverso due ordinanze-ingiunzioni, con le quali il Garante per la

radiodiffusione e l'editoria ha irrogato nei confronti di una

società che gestisce un'impresa audiovisiva sanzioni amministrative

pecuniarie per avere trasmesso sette film anteriormente al decorso

del termine di ventiquattro mesi dalla loro prima uscita nelle sale

cinematografiche italiane;

che le ordinanze di rimessione, di contenuto sostanzialmente

coincidente, premettono che la questione sollevata sarebbe rilevante,

in quanto in entrambi i giudizi gli accordi per la cessione dei

diritti televisivi sulle opere trasmesse dall'opponente, stipulati in

deroga al termine di cui all'art. 55, primo comma, della legge

n. 1213 del 1965, non risultano sottoscritti anche dalle associazioni

maggiormente rappresentative delle categorie interessate, così come

dispone la norma impugnata;

che, ad avviso dei rimettenti, l'art. 55, quarto comma, della

legge n. 1213 del 1965 - nel testo modificato dall'art. 12 del d.l.

14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema),

convertito con modificazioni nella legge 1° marzo 1994, n. 153

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 gennaio 1994,

n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema) -, nella

parte in cui prevede la possibilità di derogare al divieto di

sfruttamento da parte delle emittenti televisive delle opere filmiche

anteriormente al decorso del termine previsto dal primo comma

attraverso accordi tra i titolari dei diritti di produzione e

distribuzione delle opere filmiche, le imprese audiovisive e le

associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate

e i rappresentanti delle imprese audiovisive, si porrebbe in

contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione;

che, secondo i giudici a quibus la norma impugnata sarebbe

irragionevole, in quanto dispone che le associazioni maggiormente

rappresentative delle categorie interessate sono "parte necessaria

degli accordi di cessione dei diritti in deroga ai termini

legislativamente stabiliti", ma non identifica quali siano le

categorie interessate; non precisa quali siano e come debbano essere

identificate dette associazioni; non stabilisce quali siano le

modalità ed i contenuti del loro intervento nella procedura

negoziale e, in tal modo, introdurrebbe "un vincolo vuoto, privo di

contenuto oggettivo e soggettivo, in relazione ai suindicati accordi

in deroga", a causa della "mancata previsione di qualsiasi criterio

di determinazione dei parametri soggettivi ed oggettivi di tale

coinvolgimento", che renderebbe la norma censurata inadeguata

rispetto allo scopo avuto di mira dal legislatore;

che inoltre, ad avviso dei rimettenti, anche se può

ritenersi giustificata una disciplina della materia finalizzata a

realizzare il controllo e l'indirizzo della libertà di iniziativa

economica nel mercato televisivo e cinematografico, l'eccessiva

genericità della norma impugnata violerebbe anche la libertà di

iniziativa economica delle imprese audiovisive e dei titolari dei

diritti di produzione e distribuzione cinematografica;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in

entrambi i giudizi, con distinti atti di contenuto pressoché

identico, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe

irrilevante, poiché il suo eventuale accoglimento non renderebbe

validi gli accordi di cessione dei diritti di sfruttamento televisivo

e, quindi, non determinerebbe il venire meno del presupposto per

l'applicazione delle sanzioni;

che, secondo l'interveniente, la questione, nel merito,

sarebbe infondata, in quanto il legislatore potrebbe emanare norme

"generali", il cui contenuto va identificato facendo ricorso ai

consueti canoni ermeneutici ed alla prassi applicativa, mentre il

riferimento alle categorie interessate ed alle associazioni

maggiormente rappresentative non renderebbe generico ed indeterminato

il vincolo in esame, trattandosi di concetti appartenenti da tempo al

lessico giuridico corrente e di applicazione diffusa nel diritto

sindacale.

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, in

riferimento agli stessi parametri, sicché essi vanno riuniti per

essere decisi con un'unica pronuncia;

che entrambi i giudici impugnano, in riferimento agli artt. 3

e 41 della Costituzione, l'art. 55, quarto comma, della legge n. 1213

del 1965 - nel testo modificato dall'art. 12 del d.l. n. 26 del 1994,

convertito con modificazioni nella legge n. 153 del 1994 nella parte

in cui, nel prevedere la possibilità di derogare al divieto di

sfruttamento da parte delle emittenti televisive delle opere filmiche

- anteriormente al decorso del termine previsto dal primo comma

attraverso accordi stipulati tra i titolari dei diritti di produzione

e distribuzione delle opere filmiche, le imprese audiovisive e i

rappresentanti delle imprese audiovisive, dispone che a detti accordi

debbano partecipare anche le associazioni maggiormente

rappresentative delle categorie interessate;

che, anteriormente alle ordinanze di rimessione - entrambe

emesse il 3 marzo 2000 - l'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122

ha espressamente abrogato la norma impugnata (comma 7), stabilendo

inoltre che, "con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta

dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, fatte

salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni (...) di concerto con il Ministro delle comunicazioni,

sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e

stranieri da parte delle emittenti televisive" (comma 8);

che successivamente, ma sempre in data anteriore ai

provvedimenti di rimessione, la delibera 16 marzo 1999 dell'Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni, ha altresì disposto che "lo

sfruttamento televisivo delle opere cinematografiche avviene

esclusivamente nel rispetto dei periodi eventualmente concordati tra

l'emittente ed i titolari dei diritti" (art. 6);

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,

qualora anteriormente alla proposizione della questione di

costituzionalità la norma impugnata sia stata abrogata e sia

intervenuta una nuova disciplina della materia, il giudice rimettente

ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante

rilevanza della questione (tra le più recenti, ordinanze n. 28 del

2000; n. 213 del 1999; n. 162 del 1999);

che il tribunale di Roma non ha invece assolto siffatto

onere, in quanto entrambe le ordinanze di rimessione non contengono

nessun riferimento e nessuna valutazione in ordine all'eventuale

incidenza sulla questione proposta della abrogazione espressa della

norma sottoposta all'esame di costituzionalità e dell'introduzione

di una nuova disciplina;

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4

novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore

della cinematografia), come modificato dall'art. 12 del d.l. 14

gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema),

convertito in legge 1° marzo 1994, n. 153 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi

urgenti in favore del cinema), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 41 della Costituzione, dal tribunale di Roma, 7ª sezione civile,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:590 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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