Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1983 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 17d.P.R. 636/1972

citata

  • art. 8d.P.R. 739/1981
  • art. 17d.P.R. 739/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dalla

Commissione Tributaria di 1 grado di Pistoia sui ricorsi riuniti

proposti dalla S.r.l. Cooperativa Mutua Lavoratori Mastromarco,

iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di 1 grado di Pistoia, con

ordinanza 10 febbraio 1982 sollevava, nei ricorsi riuniti di cui

all'epigrafe, questione di legittimità costituzionale nei confronti

dell'art. 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in

riferimento agli artt. 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui dispone

l'improcedibilità del ricorso quando insieme non ne sia stata

depositata copia, e la successiva estinzione del processo qualora essa

non venga depositata entro un anno;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che la questione

venga dichiarata infondata.

Considerato, però, che la Commissione Tributaria non ha rilevato

che il legislatore, con d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, ha

integralmente sostituito, con l'art. 8, il denunziato art. 17 del

precedente decreto, fra l'altro sopprimendo proprio il comma

concernente la lamentata improcedibilità;

che conseguentemente la proposta questione è ormai manifestamente

destituita di rilevanza, essendo insussistente il ritenuto ostacolo

all'ulteriore corso del procedere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione dedotta con

ordinanza 10 febbraio 1982 della Commissione Tributaria di 1 grado di

Pistoia in riferimento all'art. 17, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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