Corte costituzionale

Ordinanza n. 583/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20

della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione

sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di

stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei

dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), promosso

con ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal Tribunale di Mantova nel

procedimento civile vertente tra Accorsi Franco ed altri e l'Ordine

dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Mantova, iscritta

al n. 340 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio volto ad accertare la

sussistenza in capo agli attori del diritto a mantenere la propria

iscrizione all'Albo dei medici-chirurghi, senza per ciò perdere il

diritto ad esercitare la professione di odontoiatra, il Tribunale di

Mantova, con ordinanza in data 26 gennaio 1989, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24

luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di

odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed

alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di

Stati membri delle Comunità europee);

che ad avviso del giudice a quo le norme impugnate, prevedendo

per i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di

laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, privi di specializzazione in

odontoiatria ma abilitati all'esercizio professionale, la facoltà di

optare, nel termine di cinque anni, per l'iscrizione all'Albo degli

odontoiatri, contrasterebbero:

a) con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di

trattamento che si verrebbe a creare tra medici generici che, volendo

continuare ad esercitare la professione di odontoiatra perdono

l'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi, e medici specialisti che

invece possono mantenerla;

b) con l'art. 41 della Costituzione per l'ingiustificata

limitazione all'iniziativa economica dei medici chirurghi non muniti

di diploma di specializzazione;

che non si sono costituite le parti private, né ha spiegato

intervento l'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che con sentenza n. 100 del 1989 questa Corte ha già

accolto la questione ora sottoposta al suo esame;

che il giudice a quo non prospetta profili di illegittimità

nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte e

per i quali le norme impugnate sono state dichiarate

costituzionalmente illegittime;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24

luglio 1985 n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di

odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed

alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di

Stati membri delle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 41 della Costituzione dal Tribunale di Mantova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:583 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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