Corte costituzionale

Ordinanza n. 575/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per

la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il

28 gennaio 2000 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da

Emanuela Andò contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 388

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Emanuela Andò, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza n. 381 del 14 aprile 2000 la Corte di

cassazione - in un giudizio avente ad oggetto la spettanza, o meno,

del rimborso dell'imposta di registro versata dall'acquirente di un

immobile che aveva domandato di fruire dell'agevolazione fiscale di

cui all'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in

favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito in legge 5

aprile 1985, n. 118, per l'acquisto della prima casa, beneficio

negato dall'Amministrazione finanziaria per aver egli già goduto di

analoga agevolazione prevista dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982,

n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa) - ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui, nel contemplare

la possibilità di cumulare le due agevolazioni fiscali suddette,

prevede che la più favorevole disciplina sopravvenuta, applicabile

retroattivamente ai rapporti tributari non ancora definiti alla data

di entrata in vigore della legge medesima, non dia luogo a diritto al

rimborso dell'imposta pagata;

che, secondo la Corte rimettente, sarebbe vulnerato il

principio di uguaglianza in quanto il diverso trattamento previsto

per i contribuenti che richiedano il doppio beneficio

dell'agevolazione fiscale non trae origine da una posizione

sostanziale differenziata, anche solo nel tempo, ma è da

riconnettere ad una evenienza estrinseca, puramente accidentale,

quale è l'avvenuto pagamento dell'imposta;

che, inoltre, sarebbe violato anche l'art. 53 Cost., perché,

a parità di capacità contributiva, ci sarebbero trattamenti

tributari differenziati;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata;

che si è costituita la parte privata, inizialmente aderendo

alla prospettazione dell'ordinanza di rimessione e poi, con

successiva memoria, rilevando che la questione era già stata accolta

da questa Corte, con sentenza n. 416 del 2000, nei termini

prospettati dalla Corte rimettente.

Considerato che, con la citata sentenza n. 416 del 2000, questa

Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della

disposizione censurata, limitatamente alle parole "e non danno luogo

a rimborso";

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile,

essendo venuto meno il divieto di rimborso dell'imposta al quale si

riferiscono le censure della Corte rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 10, della legge 23

dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli

articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:575 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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