Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/11/1958 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre

1956, n. 1441, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 11 luglio 1958 della Corte di assise di Cremona emessa

nel procedimento penale a carico di Katich Stjepan, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6 settembre 1958 ed

iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1958;

2) ordinanza 9 luglio 1958 della Corte di assise di Pavia emessa

nel procedimento penale a carico di Matti Paolo Pietro ed altri,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6

settembre 1958 ed iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1958.

Ritenuto che con le due ordinanze sopra elencate è stata rimessa

alla Corte costituzionale la decisione della questione di legittimità

costituzionale della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla

partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle

Corti di assise, in riferimento agli articoli 3 e 51 della

Costituzione;

che nei giudizi così proposti davanti a questa Corte nessuna delle

parti si è costituita, mentre vi è stato tempestivo intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,

la quale con sentenza del 29 settembre 1958, di cui è stata data

notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 18 ottobre

1958, ha dichiarato che non sussiste contrasto tra le norme della legge

27 dicembre 1956 e le invocate disposizioni della Costituzione;

che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in

contrario, tale pronuncia va confermata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina

la restituzione degli atti alle competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPAPE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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