Corte costituzionale

Ordinanza n. 567/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/2000 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 118r.d. 1736/1933
  • art. 20d.P.R. 642/1972
  • art. 15d.P.R. 642/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 118 del regio

decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno

bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali

dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di

Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina

dell'imposta di bollo) e dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A",

dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 2000

dal tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente

tra La Sanitaria S.a.s. e Ferrante Luciana, iscritta al n. 555 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza

emessa il 3 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 118 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

(Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su

alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di

Napoli e del Banco di Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e dell'art. 15 della

tariffa, Allegato "A", del medesimo d.P.R;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna

indicazione in ordine agli elementi della fattispecie oggetto del

giudizio a quo;

che risulta altresì omessa ogni motivazione non solo sulla

rilevanza della questione ma anche sulla non manifesta infondatezza

della stessa;

che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 118 del regio decreto 21

dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario,

sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di

emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), dell'art. 20

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo)

e dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A", del medesimo d.P.R.,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:567 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari