Corte costituzionale

Ordinanza n. 561/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 248 del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 marzo 1990 dal Tribunale di Torino nel

processo penale a carico di Lo Giudice Carmelino, iscritta al n. 371

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) due ordinanze emesse il 26 ottobre 1989 dal Tribunale di

Firenze nei processi penali a carico di Catola Riccardo e Ciattini

Giovanni, iscritte ai nn. 373 e 374 del registro ordinanze 1990 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 26 febbraio 1990 dal Tribunale di Ancona

nel processo penale a carico di Montanari Fabio ed altri, iscritta al

n. 480 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 16 marzo

1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 248 del testo delle

norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui non prevede, per i

procedimenti in fase successiva al dibattimento di primo grado, un

termine per esercitare la facoltà di richiedere l'applicazione della

pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.";

e che un'analoga questione hanno sollevato il Tribunale di

Firenze con due ordinanze del 26 ottobre 1989 e il Tribunale di

Ancona con ordinanza del 26 febbraio 1990, denunciando, in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, lo stesso art. 248

del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale, nella parte in cui "per i

procedimenti instaurati col vecchio rito la richiesta di

patteggiamento può essere accolta ove avanzata "prima che siano

compiute le formalità d'apertura del dibattimento di primo grado",

con ciò automaticamente escludendo dalla possibilità di fruire del

più favorevole trattamento per l'imputato previsto dall'art. 444

u.c. c.p.p., tutti quegli imputati i processi a cui carico abbiano

superato quella fase processuale";

e che nei quattro giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate

non fondate;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che,

quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza,

in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, della

questione di legittimità dell'art. 248 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), nella parte in cui rendono possibile l'applicazione della pena

su richiesta delle parti ai soli procedimenti per i quali non siano

state compiute le formalità di apertura del dibattimento (v.

ordinanze n. 220 del 1990 e n. 355 del 1990);

che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti nuovi o

diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 248 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione,

dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:561 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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