Corte costituzionale

Ordinanza n. 560/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater del

decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di

cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia

di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero

e sanatoria delle opere abusive), introdotto in sede di conversione

con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,

recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985,

n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

abusive), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 dal Pretore

di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio nel processo penale a

carico di Sossi Stelio, iscritta al n. 363 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Sossi Stelio, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio,

con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 nel corso del processo penale a

carico di Sossi Stelio (imputato della contravvenzione prevista

dall'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per

avere costruito nell'anno 1988 un immobile senza aver previamente

richiesto la prescritta concessione), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla

legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, "in quanto tale norma

dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano demolito le

opere abusive entro il 6/7/85 (data di entrata in vigore della legge

di conversione) mentre niente dice su coloro che tali opere abbiano

demolito, come nel caso di specie, posteriormente a tale data, i

quali, quindi, sono soggetti a sanzione penale nonostante

l'eliminazione dell'opera abusivamente costruita";

che nel giudizio si è costituito l'imputato Stelio Sossi,

rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Vecoli e Manilio Franchi,

chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma

denunciata, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale

è già stata dichiarata non fondata (sentenza n. 167 del 1989; v.

pure le ordinanze di manifesta infondatezza n. 415 del 1989 e n. 80

del 1990), sul presupposto che "per costante giurisprudenza di questa

Corte, lo stabilire limiti temporali a taluni effetti di estinzione

del reato o della pena, o di non procedibilità, riguarda i poteri

discrezionali del legislatore e non può dar luogo a censura

d'irrazionalità per trattamento differenziato";

che con la medesima sentenza n. 167 del 1989 è stato precisato

come gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 sono interpretabili

nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva

si determina pure a favore di chi abbia demolito il manufatto,

sempreché si tratti di costruzione non incompatibile con gli

strumenti urbanistici e, perciò, qualora non demolita, in grado di

divenire oggetto della concessione in sanatoria, a norma dell'art. 13

della detta legge, specificandosi ancora che il sindaco, sulla base

della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la

compatibilità del manufatto demolito con gli strumenti urbanistici e

rilasciare, in caso di accertamento positivo, certificazione di

conformità agli stessi strumenti, certificazione la quale tiene

luogo della sanatoria concessa ai manufatti esistenti;

che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti

nuovi o diversi rispetto a quelli in precedenza già esaminati dalla

Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985,

n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985,

n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

abusive), introdotto in sede di conversione con modificazioni dalla

legge 21 giugno 1985, n. 298 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante

proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47,

concernente norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

abusive), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Pretore di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio con ordinanza

del 20 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:560 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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