Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),

promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da

De Giudici Giovanni ed altri contro l'Intendenza di Finanza di

Milano, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 17 settembre 1993), la Commissione

tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da

De Giudici Giovanni ed altri contro l'Intendenza di Finanza di Milano

(R.O. n. 620 del 1993), ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3

e 53 della Costituzione - questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non

estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche

alle pensioni ordinarie tabellari spettanti ai militari che non

abbiano raggiunto i minimi contributivi previsti dalla legge;

che, ad avviso del giudice remittente, la pensione privilegiata

ordinaria spettante al militare che non abbia compiuto l'anzianità

di almeno quindici anni di servizio utile, giusta la previsione

dell'art. 52 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, avrebbe natura

risarcitoria e non reddituale, in quanto il titolo su cui si fonda la

concessione di siffatta pensione sarebbe costituito dalla invalidità

contratta e non dal periodo di servizio prestato, con conseguente

assimilazione alle pensioni di guerra, che godono della predetta

esenzione;

che, a sostegno della dedotta illegittimità della norma,

l'ordinanza richiama la sentenza di questa Corte n. 387 del 1989, con

la quale l'esenzione dall'IRPEF è stata estesa alle pensioni

privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, manifestamente

infondata da questa Corte con ordinanza n. 20 del 1992, nella quale

si è rilevata la non pertinenza del richiamo alla sentenza n. 387

del 1989, in quanto è vero che, con questa, la Corte ha esteso

l'esenzione dell'IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari

spettanti ai militari di leva, in quanto aventi carattere non

reddituale analogamente alle pensioni di guerra, ma, nella stessa

occasione, la Corte non ha mancato di sottolineare la non

raffrontabilità fra la pensione privilegiata ordinaria comune e la

pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di

menomazioni riportate a causa del servizio di leva;

che trattasi di orientamenti di principio che trovano il loro

antecedente nella sentenza n. 151 del 1981, con la quale questa Corte

già rilevò la differenza esistente tra le pensioni privilegiate

ordinarie comuni (militari e civili), disciplinate dal d.P.R. n. 1092

del 1973, ed aventi carattere reddituale - per il presupposto

costituito dal rapporto di impiego o di servizio e dall'entità

comunque calcolata in relazione alla base pensionabile - e le

pensioni di guerra, disciplinate dal d.P.R. n. 915 del 1978, che

hanno carattere risarcitorio, in quanto collegate unicamente alla

lesione o infermità derivante da evento bellico e di ammontare

determinato, normalmente, solo in funzione del danno subito;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione;

che, per quanto riguarda la denunciata violazione dell'art. 2

della Costituzione, l'ordinanza di remissione si limita ad invocare

tale parametro, senza addurre alcuna motivazione e, pertanto, la

questione deve essere dichiarata, sotto questo profilo,

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento agli artt.

3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di

primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della medesima questione,

sollevata nella ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 2

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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