Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/1982

Altra decisione · depositata il 03/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge 12 marzo 1981, n. 58 (Conversione in legge del decreto legge 8

gennaio 1981, n. 4, concernente differimento di taluni termini previsti

in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di

edilizia residenziale) promossi con una ordinanza 26 giugno 1981 e con

tre ordinanze 2 luglio 1981 emesse dal Pretore di Casoria,

rispettivamente iscritte ai nn. 595, 596, 597 e 598 del registro

ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 283 del 14 ottobre 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Dante Corti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che:

1. - In forza di verbale di conciliazione redatto

avanti il Pretore di Casoria il 17 novembre 1978, notificato in forma

esecutiva a Giugliano Francesco il 23 settembre 1980 in una con atto di

precetto con cui s'ingiungeva al Giugliano di rilasciare l'immobile di

tre vani ed accessori al primo piano del numero civico 10 di Vico 6 S.

Croce in Casoria, il locatore Scippa Giuseppe fece notificare

all'inquilino sotto la data del 27 maggio 1981 avviso di rilascio per

l'11 giugno 1981. Provvedendo su ricorso di opposizione all'esecuzione,

debitamente depositato e notificato nell'interesse del Giugliano e nel

contraddittorio dello Scippa, il Pretore di Casoria, premesso per un

verso che il verbale di conciliazione, pur inquadrabile nell'art. 474

n. 2 codice procedura civile, non può essere ricondotto, neppure

analogicamente, alla nozione di "provvedimenti" di cui all'art. 2 della

legge 58/1981 (esclusione confermata dal costante orientamento

giurisprudenziale formatosi in sede di applicazione degli artt. 4 della

legge 26 novembre 1969 n. 833 e 1 ss. del decreto legge 15 dicembre

1979 n. 629), ma ritenuto per altro verso che, essendo l'art. 2 della

legge 58/1981 preordinato a permettere ai conduttori delle zone colpite

dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, minacciati di

esecuzione di sfratto, di fruire di sospensione congrua che consenta ai

medesimi di reperire altro alloggio, sarebbe irrazionale e quindi

lesivo dei principi di uguaglianza il diverso trattamento fatto ai

provvedimenti giurisdizionali e alle conciliazioni giudiziali

consentite in tempi anteriori al sisma, ha - previa sospensione del

giudizio di opposizione all'esecuzione - giudicato rilevante e non

manifestamente infondata la eccezione, sollevata dall'opponente,

d'incostituzionalità dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981 n. 58, il

quale sospende l'esecuzione, fino al 31 dicembre 1981, dei

provvedimenti di rilascio di immobili nelle regioni Basilicata e

Campania, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in

cui esclude dalla sospensione dell'esecuzione di sfratto nelle zone

terremotate, disposta fino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi

costituiti da verbali di conciliazione. A seguito dell'ordinanza resa

il 26 giugno 1981, debitamente notificata e comunicata il successivo 1

luglio, pubblicata sul n. 283 Gazzetta Ufficiale della Repubblica del

14 ottobre 1981 e iscritta al n. 595 registro ordinanze 1981, nessuna

delle parti si è costituita in questa sede; ha invece spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 24 ottobre

1981 depositato il successivo 3 novembre 1981, nel quale l'Avvocatura

generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta

questione sul riflesso che la norma impugnata non può essere

correttamente interpretata nel senso restrittivo assunto dal giudice a

quo;

che:

2. - Con ordinanza emessa il 2 luglio 1981 nel contraddittorio

del locatore Del Prete Francesco e del locatario Maddaluno Pasquale, il

quale si era opposto al rilascio dell'appartamento, sito in Arzano via

Dante 13, chiesto in forza di verbale di conciliazione giudiziale

redatto il 12 maggio 1979 avanti il locale Conciliatore (ordinanza

debitamente notificata il 13 e comunicata il 14 luglio 1981, pubblicata

sul n. 283 Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 ottobre 1981 e

iscritta al n. 596 registro ordinanze 1981), il Pretore di Casoria,

riproducendo la motivazione in diritto svolta nella ordinanza 26 giugno

1981, ha sospeso il giudizio di opposizione all'esecuzione e giudicato

rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di

incostituzionalità dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981 n. 58, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude

dalla sospensione della esecuzione di sfratto nelle zone terremotate,

disposta sino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi costituiti da

verbali di conciliazione. In questa sede nessuna delle parti si è

costituita; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri con atto 24 ottobre 1981 depositato il successivo 3

novembre, in cui l'Avvocatura generale dello Stato riproduce

argomentazioni e conclusioni dell'atto versato nell'incidente iscritto

al n. 595 registro ordinanze 1981;

che:

3. - Provvedendo sull'opposizione all'esecuzione per rilascio

dell'appartamento sito in Arzano via Dante 11, locato da Abate Domenico

a Longo Maria, in forza di verbale di conciliazione giudiziale redatto

avanti il locale Conciliatore il 7 aprile 1979, il Pretore di Casoria

ha sospeso il giudizio di opposizione all'esecuzione e giudicato

rilevante e non manifestamente infondata la eccezione, sollevata dalla

Longo, di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12

marzo 1981 n. 58, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella

parte in cui esclude dalla sospensione dell'esecuzione di sfratto nelle

zone terremotate, disposta fino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi

costituiti da verbali di conciliazione, con ordinanza resa il 2 luglio

1981 (notificata il 13 e comunicata il 14 successivo, pubblicata sul n.

283 Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 ottobre 1981 e iscritta

al n. 597 registro ordinanze 1981), la cui motivazione in diritto è

mutuata dalla ordinanza 26 giugno 1981. Avanti la Corte nessuna delle

parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri;

che:

4. - Provvedendo sull'opposizione all'esecuzione per rilascio

dell'appartamento, sito in Casoria via Carducci 4 int. 16, locato da

Di Blasi Giovanni a D'Afflitto Luciano, in forza di verbale di

conciliazione giudiziale redatto avanti il Pretore di Casoria il 23

marzo 1979, lo stesso Pretore, riproducendo la motivazione in diritto

dell'ordinanza 26 giugno 1981, ha - previa sospensione del giudizio di

opposizione - giudicato rilevante e non manifestamente infondata

l'eccezione d'incostituzionalità, che forma oggetto dei tre riassunti

incidenti, con ordinanza emessa il 2 luglio 1981, notificata il 13 e

comunicata il 14, pubblicata sul n. 283 Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 14 ottobre 1981 e iscritta al n. 598 registro ordinanze

1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Alla

pubblica udienza del 10 febbraio 1982, alla quale i quattro incidenti

sono stati assegnati con distinti decreti presidenziali del 10 dicembre

1981, il giudice Andrioli ha svolto la relazione; l'avv. dello Stato

Corti ha insistito nella conclusione d'infondatezza che ha detto

sorretta dalla normativa successiva alle ordinanze di rimessione

precisando che la scadenza del 31 dicembre 1981 non la svuoterebbe di

pratico interesse.

Considerato che:

5. - I quattro procedimenti vanno riuniti per

avere ad oggetto la stessa questione di costituzionalità, a precludere

l'esame della quale non giova la circostanza che la Corte ne prenda

cognizione successivamente al 31 dicembre 1981: termine di efficacia

non solo della disposizione impugnata, ma anche dell'art. 2 quinquies,

comma terzo della legge 6 agosto 1981 n. 456 (entrata in vigore il 26

agosto 1981), a tenor del quale "nelle regioni Basilicata e Campania è

comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora

sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di

conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad

abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e

privo di altro alloggio". E ciò perché, se deve questa Corte pur

farsi carico delle norme sopravvenute che in qualche guisa incidano

sull'autorità della disposizione impugnata, la "utilità" dello

scrutinio di conformità al dedotto parametro di costituzionalità

della disposizione impugnata non può non essere valutata con

riferimento al tempo dell'ordinanza di rimessione (criterio direttivo

questo, già recepito nella sent. 53/1982).

che:

6. - Non consente, invece, alla Corte di scrutinare la

fondatezza della proposta questione il comma terzo dell'articolo 2

quinquies della legge 456/1981, che, nella materia degli immobili

destinati ad uso di abitazione, si appalesa incompatibile con

l'impugnato art. 2 applicato alle case di abitazione, per subordinare

la sospensione delle procedure di sfratto promosse in forza di verbali

di conciliazione giudiziale a condizioni di cui l'art. 2 - lo si

consideri conforme oppure no all'art. 3 della Costituzione - non fa

verbo (condizioni la cui sussistenza compete al giudice di merito

accertare). Così come spetta al giudice a quo verificare se la

incompatibilità tra le due disposizioni, pur assunta ad ipotesi la

sussistenza delle ripetute condizioni, non tocchi l'autorità della

norma impugnata per il tempo anteriore alla data di entrata in vigore

dell'art. 2 quinquies comma terzo della legge 456/1981 (26 agosto

1981).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Casoria affinché

proceda a nuovo esame della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981 n. 58, tenendo conto del

sopravvenuto art. 2 quinquies, comma terzo della legge 6 agosto 1981 n.

456.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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