Corte costituzionale

Ordinanza n. 557/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, ultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle

agevolazioni tributarie) come modificato dall'art. 15 della legge 13

aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 4

febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma,

iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/prima serie speciale

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Pirrone Biagia, vedova Vetrano, e Vetrano Calogero,

quali beneficiari della polizza di assicurazione contratta sulla vita

di Giuseppe Vetrano, richiedevano il rimborso della ritenuta

effettuata dall'INA a titolo di IRPEF sulla somma liquidata in

relazione a detta polizza a seguito della morte dell'assicurato, con

aliquota pari a quella applicabile per l'indennità di anzianità;

che la Commissione tributaria di 1° grado di Roma, rilevava che

il ricorso appariva fondato, dovendosi fare applicazione al caso di

specie dell'art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

601, come risultante con effetto dal 1° gennaio 1974 a seguito

dell'art. 15 della legge 13 aprile 1977, n. 114, secondo il quale i

capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla

vita sono esenti dall'IRPEF e dall'ILOR;

che la detta Commissione sollevava, purtuttavia, con ordinanza

emessa il 4 febbraio 1985, questione di legittimità costituzionale

della norma suddetta, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in

quanto, non prevedendo la tassazione dei capitali suddetti,

integrerebbe una differenziazione di trattamento rispetto ai

percettori di indennità di buonuscita soggetti, invece, al pagamento

dell'IRPEF;

che tale differenziazione rappresenterebbe, ad avviso della

Commissione, una palese disparità di trattamento tributario priva di

qualsiasi ragionevole giustificazione;

che la Presidenza del Consiglio, intervenuta, deduceva

l'infondatezza della questione;

Considerato che non rileva nella fattispecie la l. 26 settembre

1985, n. 482, emessa successivamente all'ordinanza di rimessione e

recante "Modificazioni del trattamento tributario dell'indennità di

fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti

di assicurazione sulla vita": e ciò perché essa, mentre prevede,

all'art. 6, una tassazione a titolo di IRPEF del 12,5% sui capitali

corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita,

esclude, peraltro, quelli versati in caso di decesso dell'assicurato,

i quali, come esplicitamente ribadito dall'ultimo comma dello stesso

art. 6, che sostituisce l'ultimo comma dell'art. 34, del d.P.R. 20

settembre 1973, n. 601, "sono esenti dall'imposta sul reddito delle

persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi";

che la Corte ha escluso l'assimilazione tra indennità di fine

rapporto e capitali percepiti in dipendenza di contratti di

assicurazione sulla vita, sul rilievo che trattasi di somme percepite

in base a titoli completamente diversi ed in relazione a fattispecie

che presentano - al di là di alcune analogie - elementi di

differenziazione tali da renderle non comparabili ai fini del

principio di uguaglianza (v. sent. n. 178 del 1986);

che la Corte ha inoltre, nella stessa occasione, rilevato che

rientra "nella discrezionalità del legislatore prevedere per i premi

assicurativi e per i capitali percepiti in relazione a contratti di

assicurazione sulla vita, forme di totale o parziale esenzione

fiscale quali mezzi di incentivazione della previdenza volontaria

secondo i propri indirizzi di politica legislativa";

che, pertanto, le censure di violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

appaiono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, 2° c., della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

2° c., delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale";

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 della legge 13 aprile

1977, n. 114, sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado di

Roma in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:557 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari