Corte costituzionale

Ordinanza n. 556/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, 1° comma,

lett. f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) nel testo

sostituito dall'art. 5 della l. 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni

alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche),

promossi con ordinanze emesse il 25 giugno 1984 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Roma e il 5 giugno 1986 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Milano, iscritte rispettivamente al n. 528

del registro ordinanze 1985 e al n. 291 del registro ordinanze 1987 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1/ prima

serie speciale dell'anno 1985 e n. 31/ prima serie speciale dell'anno

1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'art.10, 1° comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

597, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n.

114, alla lettera f) comprende tra gli oneri deducibili dal reddito

complessivo, tassabile con l'imposta sul reddito delle persone

fisiche, "le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e

universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le

tasse e i contributi degli istituti statali";

che nel corso di un giudizio promosso da Confalone Giulio, la

Commissione tributaria di 1° grado di Roma sollevava, con ordinanza

emessa il 25 giugno 1984, questione di legittimità costituzionale

del predetto articolo, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

che, nel corso di un giudizio promosso da Bertoni Massimo, la

Commissione Tributaria di 1° grado di Milano, sollevava, con

ordinanza emessa il 5 giugno 1986, la stessa questione, in relazione,

oltre ai precetti costituzionali già indicati, anche agli artt. 33 e

34 Cost.;

che i giudici rimettenti deducono in proposito che la

disposizione sopracitata, fissando la deducibilità delle spese di

frequenza sia delle scuole private che di quelle statali in un unico

ammontare, parificherebbe nel trattamento fiscale situazioni del

tutto diverse, tenuto conto che le tasse e i contributi ammessi a

deduzione non rappresentano l'intero corrispettivo del costo del

servizio scolastico statale, coperto in larga misura dal sistema

tributario globale, laddove la retta privata costituisce invece

l'intero prezzo economico del servizio reso dagli istituti privati di

istruzione;

che, a detta della Commissione tributaria di Roma, tale

violazione risulterebbe vieppiù eclatante nel caso di specie, in cui

la frequenza della scuola privata non è già frutto di libera

scelta, comunque lecita e tutelabile, bensì è imposta in quanto,

non avendo lo Stato provveduto all'apertura di un istituto

linguistico nella zona di residenza del contribuente, era giocoforza,

per quest'ultimo, ricorrere alle prestazioni fornite da analogo

istituto privato;

che, infine, il trattamento fiscale deteriore riservato ai

fruitori dei servizi resi dagli istituti privati di istruzione

integrerebbe, ad avviso della Commissione Tributaria di Milano, una

vera e propria violazione del diritto allo studio garantito dagli

artt. 33 e 34 Cost.;

che l'Avvocatura, intervenuta in entrambi i giudizi, concludeva

per la non fondatezza della questione;

Considerato che i giudizi vanno riuniti avendo le ordinanze

sollevato identiche questioni;

che le determinazioni circa la deducibilità dal reddito

complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente rientrano

nell'esclusiva competenza del legislatore il quale, nella sua

discrezionalità, deve razionalmente valutare secondo criteri

politico-economici l'incidenza dell'onere sostenuto sulla produzione

del reddito nonché il nesso di proporzionalità dello stesso onere

con il gettito generale dei tributi, tenendo conto della necessità

di conciliare "le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del

cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva,

non meno pressanti di quelli della vita individuale" (sent. n. 108

del 1983);

che, nel caso di specie, la scelta operata dal legislatore nel

senso di ammettere in deduzione le spese per frequenza di corsi di

istruzione secondaria e universitaria in misura comunque non

superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli

istituti statali, anche nel caso di frequenza di istituti privati,

appare all'evidenza non irragionevole, essendo diretta a stabilire un

generale trattamento di eguale contenuto indipendentemente dalle

singole preferenze familiari;

che l'argomento invocato dalla Commissione tributaria di 1°

grado di Roma, secondo cui la mancanza di un istituto pubblico di

istruzione nel luogo di residenza, costringerebbe il contribuente a

ricorrere ai servizi, senz'altro più costosi, resi da un istituto di

istruzione privato, non ha pregio, trattandosi di una diseguaglianza

connessa ad una situazione di mero fatto e pertanto non ascrivibile

alla norma denunciata;

che, quanto alla pretesa violazione del diritto allo studio

conseguente alla mancata previsione della detrazione dall'imponibile

dell'intero ammontare delle spese sostenute per la frequenza di un

istituto privato di istruzione, valgono le osservazioni sopra

formulate circa la discrezionalità spettante al legislatore e non

irrazionalmente esercitata;

che, pertanto, le censure di violazione degli artt. 3, 53, 33 e

34 Cost. si appalesano manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale";

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara manifestamente non fondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 10, 1° comma, lettera f),

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art.

5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli

artt. 3, 53 Cost. nonché 33 e 34 Cost., dalle Commissioni tributarie

di 1° grado di Roma e di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:556 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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