Corte costituzionale

Ordinanza n. 555/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con

ordinanza emessa il 7 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Genova, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1985

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'art. 5 ult. comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

597, nel testo novellato dall'art. 9 della l. 2 dicembre 1975, n.

576, e ulteriormente modificato dall'articolo unico della legge 8

agosto 1977, n. 535, di conversione del decreto legge 1° luglio 1977,

n. 351, dispone che i redditi delle imprese familiari di cui all'art.

230- bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore

familiare proporzionatamente alla sua quota di partecipazione agli

utili dell'impresa, sempre che quest'ultima sia stata determinata

prima dell'inizio dell'anno finanziario, con atto pubblico o con

scrittura privata autenticata;

che nel corso di un giudizio promosso da Virgilio Alberto,

impiegato statale, coniugato con Guano Maria, casalinga, la

Commissione tributaria di primo grado di Genova sollevava questione

di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

del suddetto articolo, nella parte in cui non prevede che anche i

redditi di lavoro

autonomo o dipendente prodotti da uno dei coniugi, grazie al lavoro

svolto dall'altro coniuge nell'ambito familiare, siano sottoposti al

regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 5, u.c., del d.P.R.

n. 597 del 1973 per i redditi derivanti dall'esercizio di impresa

familiare;

che la Presidenza del Consiglio, intervenuta, deduceva

l'infondatezza della questione;

Considerato che la Corte con ordinanza n. 251 del 1987, ha

dichiarato, tra l'altro, manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 sopradetto, in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost. rilevando che, nel caso di un'impresa

familiare, l'imputazione di una quota del reddito a ciascun

componente del nucleo familiare è correlata alla partecipazione

diretta da parte di ognuno all'attività lavorativa e

conseguentemente all'incidenza, altrettanto diretta, di questa sul

conseguimento del profitto, laddove, nel caso di attività lavorativa

svolta da un singolo familiare, la prestazione lavorativa domestica,

come ad esempio il lavoro casalingo, può influire soltanto in via

eventuale e indiretta sulla produzione del reddito;

che pertanto, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle "Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte Costituzionale";

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, u.c. del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

597, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova,

in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:555 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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